La dinamica del sinistro ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali, inoltre, il modello CID consente di giungere all’accertamento del sinistro (Tribunale di Roma, Sentenza n. 15719/2021 del 08/10/2021 RG n. 74245/2017)

Con atto di citazione AD conviene in giudizio NA e la Compagnia assicurativa, nella rispettiva qualità di proprietario e compagnia assicuratrice dell’autovettura Fiat Bravo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 24.09.2016.

Assumeva che il giorno 24.09.2016, mentre attraversava sulle strisce pedonali in prossimità dell’incrocio con via Umberto Moricca, veniva investito dalla Fiat Bravo.

A seguito dell’impatto subiva lesioni personali e veniva trasportato in Ospedale ove diagnosticavano “frattura tibia e perone”; con prognosi di giorni 30.

Pertanto, chiede la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 66.341,00.

I convenuti rimangono contumaci.

Il Giudice, ritiene la domanda fondata e dispone prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

La dinamica ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali; inoltre, il modello CID consente di giungere all’accertamento del sinistro.

Pacifica la dinamica del sinistro, le lesioni alla salute valutate dal CTU e pienamente condivise dal Giudice, hanno determinato una inabilità temporanea assoluta in giorni 30, una inabilità temporanea relativa al 50% in giorni 40, nonché postumi permanenti valutati nella misura del 10%.

In applicazione delle Tabelle di calcolo del Tribunale di Roma viene liquidato a titolo di risarcimento del danno l’importo di euro 19.724,32 per l’invalidità permanente; euro 3.318,00 per l’invalidità temporanea totale ed euro 2.212,00 per l’invalidità temporanea parziale.

La somma spettante, viene aumentata del 20%, ossia dell’importo di euro 5.050,86, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi integranti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d’animo).

Al riguardo viene fatta menzione della decisione della Suprema Corte (S.U. n. 26972/2008) ha statuito, senza negare l ‘esistenza dei danni tradizionalmente definiti “per comodità di sintesi “biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che “il giudice dovrà qualora di avvalga delle note tabelle” (intendendosi quelle giurisprudenziali), “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

Riconosciute, infine, le spese mediche per euro 1.299,32, addivenendosi al totale di euro 31.604,50.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono addossate in solido ai convenuti per l’importo di euro 7.254,00, oltre spese e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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