Arto inferiore pregiudicato per errato intervento (Tribunale Potenza, Sentenza n. 1306/2023 pubblicata il 17/10/2023)

Viene citata a giudizio l’azienda Ospedaliera Regionale onde ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive riconducibili alla imperizia e negligenza dell’equipe medica, che si erano verificate all’esito dell’intervento di posizionamento di mezzi di sintesi eseguito mediante placca e viti al quale era stato sottoposto.

In particolare, l’attore allega a fondamento della domanda che:

– in data 18-12-2012, a causa di un infortunio sul lavoro che gli aveva procurato una ferita lacero-contusa e una frattura pluriframmentaria di tibia e perone, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di posizionamento di mezzi di sintesi mediante placca e viti presso il reparto di Traumatologia;

– nei mesi successivi, nel corso dei controlli ambulatoriali, era emerso un ritardo nella consolidazione della frattura e, persistendo sintomatologia dolorosa, era stato costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari di una Struttura di Firenze, che gli avevano diagnosticato una pseudoartrosi della tibia sinistra trattata con infiltrazioni di cellule staminali midollari, e successivamente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi installati nel corso del primo intervento;

– l’esame obiettivo del medico legale che aveva redatto la consulenza di parte aveva rilevato un’eterometria longitudinale degli arti inferiori per minus di due centimetri alla gamba pregiudicata rispetto al controlato, una notevole ipotonotrofia del muscolo della coscia con una perimetria comparata ad un minus di cinque centimetri rispetto al controlato, un edema perimalleolare con perimetria comparata pari a più di 1,5 cm e una deviazione in varismo della gamba;

– in conseguenza dell’erroneo trattamento chirurgico cui era stato sottoposto presentava arto inferiore pregiudicato,  con numerose cicatrici ipercromiche e dicromiche, il piede dello stesso arto freddo al termotatto rispetto al controlaterale, i movimenti dell’anca limitati antalgicamente e nei grandi estremi, la flessione del ginocchio, l’estensione e l’iperestensione limitate e perdute, i movimenti della caviglia ridotti di circa un mezzo, in particolare la flessione dorsale, e la manovra di accoccolamento incompleta.

Il Giudice premette che il danno lamentato è qualificabile come danno iatrogeno differenziale, dal momento che le conseguenze dannose lamentate dall’attore si sono concretizzate in un aggravamento dei postumi permanenti che la vittima, anche se in minor misura, avrebbe comunque riportato, anche in assenza di comportamento negligente e ed imperito dei sanitari, in quanto fisiologicamente  conseguenti alle lesioni subite in seguito all’infortunio sul lavoro.

Il CTU ha osservato che “ Il periziato presentava una frattura pluriframmentaria obliqua a rima lunga della diafisi tibiale sinistra con piccoli frammentini intorno e con un piccolo focolaio di esposizione; la stessa veniva trattata chirurgicamente  in data 18-12-2012, l’intervento veniva effettuato dopo una settimana dal ricovero, dopo la somministrazione di terapia antibiotica per avere la certezza che non vi fosse una infezione in atto. Veniva utilizzata una placca periarticolare posizionata per scivolamento; venivano effettuate incisioni cutanee prossimalmente  e distalmente al focolaio di frattura e veniva fissata con viti alla diafisi tibiale; in particolare nella parte prossimale della placca, sulla diafisi, venivano poste 4 viti e nella parte distale 4 viti…….. la riduzione, nonostante la presenza di piccoli frammenti, è da considerare più che soddisfacente e l’esame radiografico del 18-12-2012 ha evidenziato una ottima riduzione del focolaio di frattura su entrambi i piani ossei con rispetto degli assi anatomici. L’osso appare ben allineato, la placca è aderente all’osso e ben posizionata. L’intervento è certamente da considerarsi eseguito con ottima tecnica”…….”Tuttavia il paziente presentava una evoluzione dei processi riparativi della frattura verso un ritardo di consolidazione prima e di pseudoartrosi poi;  la pseudoartrosi è da considerarsi complicazione possibile della frattura e non costituisce danno correlato a responsabilità professionale, in quanto l’intervento chirurgico veniva eseguito secondo linee guida e con tecnica corretta. La placca utilizzata è stata quella giusta con viti a stabilità; la frattura veniva ridotta in maniera corretta ed anatomica: la placca era ben allineata lungo la tibia e ben aderente alla sua superficie. Le viti a stabilità posizionate in numero di 4 prossimali e 4 distali assicuravano una buona stabilità ossea del focolaio di frattura, elemento principale per la guarigione;  al controllo clinico e radiografico in data 27-6-2013, a distanza di 6 mesi, veniva evidenziato quadro ridotto stato di  consolidamento; senza che venisse preso alcun provvedimento. Solo in data 9-11-2013, a distanza di undici mesi dall’ intervento, veniva fatta diagnosi di ritardo di consolidazione;  questo ritardo di diagnosi costituisce responsabilità professionale, in quanto se fosse stata fatta la giusta diagnosi già dal 27-6-2013 sarebbe stato possibile impostare già allora la giusta terapia, costituita dalla applicazione dei campi magnetici (CAMP) e dall’ utilizzo delle cellule staminali; – appare, pertanto, chiaro il solo nesso di causalità materiale tra il ritardo con cui veniva diagnosticata la complicanza pseudoartrosica della frattura della tibia e l’allungamento dei tempi di guarigione. Vi è stato, quindi un allungamento della invalidità temporanea parziale da valutare al 50% pari a 120 giorni;  nella condotta dei sanitari, che nel corso dell’intervento chirurgico del 18-12-2012 si sono attenuti alle buone prassi, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, non sono rilevabili comportamenti commissivi o omissivi caratterizzati da imperizia, negligenza ed imprudenza”.

In sintesi, il danno che è derivato al paziente è quello di un allungamento dei tempi di guarigione e, pertanto, dell’invalidità temporanea parziale per un periodo di 120 giorni, in quanto il Consulente non ha riscontrato postumi di tipo permanente.

Conseguentemente viene liquidato il solo danno da invalidità temporanea in relazione alla compromissione della facoltà del danneggiato di attendere alle sue ordinarie occupazioni per il periodo complessivo di 120 giorni.

Avv. Emanuela Foligno

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