La Cassazione ha fornito dei chiarimenti sui rischi per l’ avvocato che non paga i propri collaboratori, con una recente sentenza

Le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 27757/2018 della Cassazione hanno fornito dei chiarimenti importanti sui rischi per l’ avvocato che non paga i propri collaboratori.

Gli Ermellini hanno deciso di rinviare al Consiglio Nazionale Forense il giudizio relativo alla sospensione di un’avvocata che, per diversi mesi, non ha pagato cinque suoi collaboratori. Contro il provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti dal Consiglio dell’ordine di Milano, la professionista ha deciso di ricorrere al Consiglio Nazionale Forense.

Quest’ultimo però lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo.

Contestualmente, l’avvocata ha fatto ricorso in Cassazione.

Questa, accogliendo il primo motivo d’impugnazione fondato su questioni rituali, ha accolto i restanti per assorbimento, cassando la sentenza e rinviando al Consiglio nazionale Forense per esaminare nuovamente la vicenda.

La vicenda

Nel caso di specie, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha inflitto a un’avvocata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.

La ragione? La professionista non aveva pagato le spettanze dovute a cinque suoi collaboratori. Avverso la decisione l’avvocata ha deciso di fare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che lo dichiara inammissibile per tardività, perché presentato oltre il termine di 20 giorni stabilito dall’art. 50 R.D n. 1578/1933.

A quel punto, la legale ha proposto ricorso per ottenere la cassazione e la sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata.

Nel suo ricorso in Cassazione, l’avvocata si è affidata a quattro motivi.

Il primo, relativo al termine del ricorso al Consiglio nazionale Forense, viene accolto dalla Cassazione per questioni di diritto transitorio, i restanti per assorbimento.

In conclusione, la sentenza è stata cassata, con rinvio della questione al Consiglio nazionale Forense, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti.

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE: È ANCH’ESSO RISARCIBILE IURE PROPRIO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui