È stata annullata la sanzione irrogata all’avvocato per aver omesso di comunicare il cosiddetto modello 5 alla Cassa Forense per gli anni 2000 e 2001: alla data di invio della cartella esattoriale la sanzione era già prescritta

La vicenda

Dopo essere stata confermata anche in appello la cartella esattoriale opposta dall’avvocato per il pagamento della somma di Euro 676,44 in favore della Cassa Nazionale Forense, a titolo di sanzione per il mancato invio delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari ai fini IVA, per gli anni 2000 e 2001, il professionista si è rivolto ai giudici della Suprema Corte.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’errata interpretazione della corte territoriale secondo cui la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa pecuniaria per omesso invio del modello 5 inizierebbe a decorrere dalla data di invio del modello, nonché l’errata qualificazione della condotta omissiva quale illecito permanente.

Il motivo è stato accolto.  I giudici della Sezione Lavoro della Cassazione hanno in primo luogo osservato che l’argomento assunto dai giudici di merito per qualificare la condotta inadempiente del mancato invio delle comunicazioni obbligatorie agli effetti del decorso della prescrizione, come illecito permanente fosse del tutto fuorviante, avendo adottato una categoria giuridica estranea al diritto civile.

Il riferimento normativo

L’art. 17 della L. n. 576 del 1980 prevede, infatti, per gli iscritti agli albi degli avvocati l’obbligo di comunicare alla Cassa forense entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari di cui all’art. 11 dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno.

L’obbligatorietà della comunicazione risulta confermata anche dalla circostanza che il professionista è tenuto alla comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative (art. 17, comma 1, L. n. 576/1980).

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d’affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

La sanzione, di natura amministrativa per chi non ottempera all’obbligo di comunicazione o effettua una comunicazione non conforme al vero, consiste in una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l’anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata; tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine (art. 17, comma 4, L. n. 576/1980).

La questione controversa

Ebbene, nella controversia in esame non era in discussione il termine di prescrizione quinquennale, ma piuttosto il momento in cui detto termine inizia a decorrere; momento che i giudici dell’appello avevano escluso, assumendo il perpetrarsi indefinito nel tempo, della condotta inadempiente dell’avvocato.

Ma in realtà – hanno osservato gli Ermellini – il consolidato orientamento giurisprudenziale riconnette il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria in esame al giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (Cass. n. 17258 del 2018).

La decisione

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere prescritte le sanzioni amministrative comminate al professionista, al momento della notificazione della cartella esattoriale (in data 21 ottobre 2008) e ciò in quanto la prescrizione quinquennale era iniziata a decorrere, rispettivamente, dal primo dicembre 2001 e dal primo dicembre 2002.

Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, i giudici della Suprema Corte (sentenza n. 27509/2019)hanno deciso nel merito, accogliendo l’opposizione alla cartella esattoriale e dichiarando non dovuta la sanzione amministrativa.

La redazione giuridica

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