La delibera assembleare che conferisce all’amministratore il potere rappresentativo per esperire le azioni reali deve essere adottata con maggioranza qualificata

Le azioni reali contro i singoli condomini aventi ad oggetto cose o parti dell’edificio comune, possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea. Fanno eccezione gli interventi meramente conservativi. La delibera assembleare, inoltre, deve essere adottata con maggioranza qualificata.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19489/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati, in particolare, sul contenzioso tra un condominio e due condomini. Questi ultimi avevano acquistato un appartamento con box facente parte del complesso condominiale.

Successivamente, in difformità dal progetto, avevano modificato arbitrariamente il box, incorporando un’intercapedine che lo divideva dal muro di confine, parte comune dell’edificio. Ne erano scaturiti una serie di danni tra cui infiltrazioni di acque meteoriche.

Il Tribunale, basandosi anche sulle risultanze di una Consulenza tecnica di ufficio, aveva accolto la domanda del condominio.

I convenuti, pertanto erano stati condannati alla restituzione della porzione di superficie relativa e al ripristino della originaria situazione dei luoghi.

La decisione era stata confermata anche in secondo grado. I coniugi, quindi avevano impugnato la pronuncia della Corte territoriale invocando il difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio. Il tutto tenuto conto dell’oggetto del giudizio, trattandosi di azione reale, concernente le parti comuni dell’edificio.

La Corte di Cassazione, tuttavia, coerentemente con un precedente orientamento in materia, ha ritenuto di respingere il ricorso in quanto infondato.

I Giudici del Palazzaccio hanno infatti rilevato che, nel caso in esame, l’azione avanzata dal condominio fosse legittima e rituale. Essa era infatti supportata da una apposita delibera assembleare adottata all’unanimità, alla presenza della maggioranza dei condomini. Un atto pienamente idoneo, quindi, ad attribuire all’amministratore condominiale il potere rappresentativo e la legittimazione processuale.

 

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