Quando si parla di beni che non è possibile pignorare è bene avere le idee chiare. Ecco quali sono i beni assolutamente impignorabili, quelli relativamente impignorabili e quelli pignorabili solo in alcune circostanze di tempo.

Quando si parla di beni impignorabili, è importante fare alcune distinzioni e avere ben chiaro di cosa stiamo parlando.

Prima di tutto, per sapere quali sono i beni che non si possono pignorare occorre fare riferimento agli artt. 514, 515, 516 del codice di procedura civile.

Sono questi articoli, infatti, a definire i beni assolutamente impignorabili, quelli relativamente impignorabili e quelli pignorabili solo in alcune circostanze di tempo. A questi poi vanno aggiunti i beni del terzo, che l’ufficiale giudiziario può pignorare se il debitore non prova la proprietà altrui.

I beni impignorabili

Ecco un elenco dei beni che non si possono assolutamente pignorare ex art. 514 c.p.c..

1) le cose sacre e che servono per esercitare il culto;

2) la fede nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per consumare i pasti e le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigo, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina e un mobile idoneo a contenerli, poiché si tratta di oggetti indispensabili al debitore e ai familiari conviventi;

3) i commestibili e i combustibili necessari a mantenere il debitore e i familiari con lui conviventi per un mese;

4) gli strumenti, gli oggetti e i libri necessari per esercitare l’arte, la professione o il mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore deve conservare per adempiere a un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri, gli scritti di famiglia e i manoscritti che non facciano parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia che vivono nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti, senza finalità produttive, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati per finalità terapeutiche fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

I beni pignorabili

Sono invece considerati pignorabili, anche se parte del mobilio dell’abitazione, i mobili di rilevante valore economico per accertato pregio artistico o di antiquariato. Sono pignorabili anche i manoscritti che facciano parte di una collezione.

Il codice civile, inoltre, contiene norme che dispongono l’impignorabilità dei seguenti beni:

  • frutti (artt. 170, 188 c.c);
  • usufrutto legale (art. 326 c.c.);
  • beni demaniali dello Stato (art. 822 c.c.);
  • beni patrimoniali indisponibili dello Stato o di altro ente pubblico (art. 826 c.c.);
  • beni destinati al regime patrimoniale della famiglia (art. 170 c.c.);
  • beni di enti ecclesiastici ed edifici di culto (art. 831 c.c.).
  • cose oggetto di contratto estimatorio (art. 1558 c.c.);
  • rendita (art. 1881 c.c.);
  • somme dovute dall’assicuratore (art. 1923 c.c.);
  • fondi speciali per la previdenza (art. 2117 c.c.);
  • quota del socio (artt. 2305, 2531 c.c.);
  • fondo consortile (art. 2614 c.c.).

Ci sono poi i cosiddetti beni relativamente pignorabili, ex art. 515 c.p.c., ovvero le cose utilizzate dal debitore per lo svolgimento del suo lavoro, arte, mestiere e professione.

Ad esempio le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione dello stesso, possono essere pignorate separatamente dall’immobile solo in mancanza di altri mobili.

Tuttavia, il giudice dell’esecuzione può percorrere due strade.

La prima consiste nel ritenerle impignorabili con ordinanza, se le ritiene necessarie per la coltura, la coltivazione o il servizio del fondo.

La seconda consiste nel permetterne l’uso, anche se pignorate, adottando le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Inoltre, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per esercitare la professione, l’arte o il mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto. Questo laddove il presumibile valore di realizzo degli altri beni individuati dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non è sufficiente soddisfare il credito. Il limite di 1/5 non si applica ai debitori costituiti in forma societaria o se nelle attività del debitore risulta che il capitale investito sul lavoro è prevalente.

Sono poi relativamente impignorabili:

  • crediti alimentari pignorabili per le cause di alimenti;
  • stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per cause di licenziamento e crediti alimentari e, nella misura di 1/5, per tributi o altri crediti;
  • stipendi, salari, assegni, gratificazioni, pensioni, indennità, sussidi ed i compensi dovuti ai pubblici dipendenti, pignorabili nei limiti previsti dal d.P.R. n. 180/1950;
  • i beni del fondo patrimoniale per i debiti che il debitore ha contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
  • i frutti dei beni del figlio nell’usufrutto legale.

Esistono poi beni pignorabili in particolari circostanze di tempo (art. 516 c.p.c.).

Essi sono:

  • i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo separatamente dall’immobile a cui accedono nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione. Questo a meno che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia;
  • i bachi da seta solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Può inoltre accadere che presso il debitore si trovino beni appartenenti a terze persone. In questo caso i beni non possono essere pignorati dall’ufficiale giudiziario in particolari circostanze.

La prima è quella in cui il debitore, esibendo un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o una sentenza passata in giudicato, riesca a dimostrare che il bene appartiene a un altra persona. La seconda è quella in cui la data del documento da cui risulta la titolarità del bene al terzo sia precedente di un anno rispetto al pignoramento.

Se poi l’ufficiale giudiziario procede comunque al pignoramento, poiché non spetta a lui verificare la proprietà dei beni che si trovano nella disponibilità del debitore, spetterà al vero proprietario dimostrarne la titolarità con l’azione di opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c.

 

 

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