L’intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, non incide ex post sull’ammissibilità della domanda

La vicenda

Un debitore esecutato presentava richiesta di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. Il giudice dell’esecuzione fissava il giorno dell’udienza per provvedere sull’istanza. Qualche giorno prima dell’udienza interveniva nel processo esecutivo anche un’altra società creditrice; e il giudice dell’esecuzione, nel determinare le somme dovute per la conversione del pignoramento, teneva conto anche del credito di quest’ultima.

Ebbene contro tale ordinanza il debitore proponeva opposizione, sostenendo che l’intervento fosse tardivo o che comunque dovesse considerarsi irrilevante ai fini della istanza di conversione.

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione e disponeva per la prosecuzione del giudizio. Il debitore introduceva, pertanto, nel merito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, a conclusione del quale il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione, con condanna dell’opponente alle spese processuali.

Il giudizio di legittimità

La vicenda è giunta dinanzi ai giudici della Sesta Sezione Civile (ordinanza n, 411/2019) che hanno confermato l’orientamento secondo cui, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui dell’art. 495 c.p.c., comma 3 (Sez. 3, Sentenza n. 940 del 24/01/2012).

Tale orientamento tiene conto del principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti (art. 2741 c.c.).

Ed invero, “la conversione del pignoramento, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanza, determini l’ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti”.

La decisione

È stato inoltre osservato che “l’intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, ovviamente non incide ex post sull’ammissibilità della domanda, con specifico riferimento all’osservanza dell’onere di accompagnare la stessa con il versamento di una somma pari ad un quinto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti. La commisurazione dell’importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va rapportata all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti si dovrà tenere conto nell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell’art. 495 c.p.c., comma 3”.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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