Negato il ristoro del danno subito da un motociclista in seguito a un incidente causato dalla presenza di ghiaia e brecciolino sul manto stradale

Con l’ordinanza n. 9888/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un motociclista contro la decisione dei Giudici del merito di rigettare la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Comune per i danni riportati in seguito a un incidente. L’uomo aveva perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa della presenza, asseritamente non segnalata, di ghiaia e brecciolino sul manto stradale, che lo aveva fatto rovinare a terra procurandogli la distorsione della caviglia sinistra e della mano destra, oltre a lievi contusioni, con un danno biologico stimato nella misura del 12%.

La Corte da appello, nello specifico, aveva ritenuto che non fosse stata contestata la circostanza, dedotta dal Comune, che la presenza di brecciolino sull’asfalto provenisse dal cantiere edile sito nelle vicinanze del tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro, né che fosse stato provato, o chiesto di provare, che il brecciolino fosse ivi presente per un tempo sufficiente a far assumere l’obbligo di intervento dell’ente proprietario della strada. Il Giudice di secondo grado aveva rilevato, di contro, che lo stesso Comune aveva provato di aver segnalato il pericolo per la circolazione e transennato parte della carreggiata, riducendo il limite di velocità di marcia; infine, sosteneva che da parte dell’attore fosse mancata la prova di aver tenuto una condotta prudente.

Nel ricorrere per cassazione, il centauro eccepiva, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione della norma di cui all’articolo 2051 c.c. relativamente alla prova del caso fortuito.

In particolare, deduceva che la Corte avesse erroneamente posto l’onere della prova del caso fortuito in capo al danneggiato, ritenendo che lo stesso non avesse provato che il brecciolino si fosse trovato sul manto stradale per un lasso di tempo tale da far scattare l’obbligo di protezione, ribaltando l’onere processuale in tema di art. 2051 cod. civ.

I Giudici Ermellini, nel dichiarare inammissibile la doglianza del motociclista hanno ricordato che “il  criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2051 c.c., applicato dalla Corte di merito al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità oggettiva in merito all’occorso, intervenuto in un’area ove erano già segnalati lavori in corso in adiacenza alla strada, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che può assumere rilievo, sotto il profilo causale, ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva”

L’onere della prova dell’attore, in tale caso, riguarda la dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, “gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità”,

In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., riguardante la gestione degli spazi adibiti alla pubblica via, come le strade appartenenti agli enti territoriali, la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.

Ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa.

Nel caso in esame, la Corte di merito aveva correttamente valutato tutti gli elementi di cui sopra, nella giusta considerazione degli oneri probatori gravanti sulle parti, per giungere ad escludere che l’ente territoriale avesse violato uno specifico obbligo di custodia derivante dall’intrinseco pericolo della cosa, e ciò in riferimento alla deduzione del Comune, non specificamente contestata, circa l’estemporaneità della presenza del brecciolino in un tratto di strada già munito di appositi presidi idonei a far limitare la velocità per la presenza di un cantiere.

La redazione giuridica

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