Buca sulla strada e scoppio di pneumatico (Tribunale Potenza, 29/03/2023, n.382).

Scoppio di pneumatico e danneggiamento del cerchio del veicolo a causa di una buca sulla strada.

L’automobilista cita a giudizio il Comune di Potenza per ottenerne la condanna al risarcimento della somma di euro 1.456,83, per i danni subiti alla propria autovettura a causa di una buca sulla strada non segnalata che danneggiava lo pneumatico e il cerchio della ruota anteriore destra.

Il Comune di Potenza chiedeva la chiamata in causa dell’Assicurazione ed eccepiva la titolarità della strada in questione in capo alla Provincia di Potenza.

Il Giudice di Pace, previo accertamento della legittimazione passiva del Comune quale ente proprietario della strada, rigettava la domanda attorea ritenendo non provata la verificazione dell’evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. In particolare il Giudice motivava il rigetto della domanda sulla circostanza che dal verbale della Polizia Locale emergeva l’assenza “di buche o anomalie riconducibili al sinistro”.

Il danneggiato appella la decisione dolendosi della mancata considerazione della prova testimoniale ed, in particolare, delle dichiarazioni rese dal passeggero della propria autovettura trasportato al momento del sinistro, che confermavano la presenza della buca sul manto stradale e lo scoppio dello pneumatico ed il danneggiamento del cerchio. Secondo l’automobilista il primo Giudice avrebbe errato nel fondare la propria decisione sul verbale della polizia municipale che veniva redatto ben 9 mesi dopo la verificazione del sinistro (solamente in data 17.01.2011, a fronte dell’evento verificatosi in data 12.04.2010), ben potendo la situazione di fatto essere stata modificata durante tale lungo lasso temporale.

Il Comune di Potenza deduceva l’insussistenza dei presupposti tanto della responsabilità da cose in custodia tanto di quella aquiliana. Spiegava, inoltre, appello incidentale su rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva nei confronti della Provincia di Potenza.

Preliminarmente il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, riconduce la domanda attorea nell’alveo della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. ed evidenzia che l’attore ha il solo onere di provare il danno subito ed il nesso causale tra la cosa ed il danno.

Sulla scorta dell’inquadramento giuridico della domanda viene osservato che sul piano causale, la responsabilità per custodia, discende dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e, sul versante soggettivo dell’imputazione della responsabilità, dall’esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev’essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l’effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.

Recentemente la giurisprudenza sulla materia ha affermato un più pregnante dovere di custodia delle strade in capo alla P.A. (cfr. Cass. 4963/2019), per cui l’obbligo della custodia sulla pubblica via, e sui manufatti ivi insistenti, non può ritenersi escluso in ragione della mera demanialità del bene, della sua estensione e dell’uso generalizzato cui il medesimo è sottoposto, non potendosi aprioristicamente ritenere che l’estensione del bene demaniale renda sempre impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi, con conseguente limitazione della responsabilità, in caso di danno subito da un utente della strada, alle sole ipotesi della sussistenza di una situazione di pericolo occulto.

Ebbene, nel caso in esame, non può ritenersi provato il nesso causale tra la cosa e l’evento.

La domanda attorea, infatti, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla teste  presente a bordo al momento del sinistro, la quale dichiarava “è vero che l’autovettura finiva nella buca provocando lo scoppio dello pneumatico anteriore destro e del relativo cerchio”. L’attendibilità della teste risulta, tuttavia, minata da quanto dalla stessa riferito circa la circostanza che “nei giorni successivi abbiamo reso le dichiarazioni alla Polizia locale”, smentita dalla relazione di servizio del 17.01.2011 nella quale si rappresenta che l’automobilista sebbene invitato in data 19.11.2010 a presentarsi presso gli uffici della Polizia Municipale, ometteva di farlo e che alcuna comunicazione era pervenuta in merito al sinistro. Nel suddetto verbale, inoltre, il Vigile precisava che era stato effettuato un sopralluogo e che si era esclusa la presenza di buche o anomalie, senza precisare, tuttavia la data del sopralluogo medesimo;  infatti,  la relazione di servizio è datata 17.01.2011, ma non specifica che anche il sopralluogo avveniva in pari data.

Oltre a tale carenza di prova, le deduzioni dell’automobilista risultano, anch’esse carenti a causa  dell’impossibilità di valutare le caratteristiche della res atteso che la teste non ha chiarito alcunché in merito, limitandosi a riferire dell’esistenza di una buca; non è stato indicato il punto esatto della strada in cui si è verificato il sinistro; non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica da cui desumere la fondatezza dell’evento.

Passate al vaglio le risultanze istruttorie del primo grado di giudizio, il Tribunale ribadisce, in punto di onere della prova, che qualora la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell’evento; nonché deve dimostrare il propriio comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. n. 11023/2018).

Essendo carenti tali elementi di prova, viene confermato il rigetto della domanda risarcitoria.

Sull’appello incidentale del Comune, inerente la titolarità della strada in questione, il Tribunale osserva che il relativo rigetto da parte del Giudice di primo grado si basa sulla disciplina dettata dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

In particolare, è stato evidenziato come ai sensi dell’art. 2, comma 7, CdS “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.

Il Giudice di Pace ha ritenuto, pertanto, la strada di proprietà del Comune, poichè dalla documentazione prodotta risultava rientrante nel centro abitato di Potenza, mentre alcuna prova era stata fornita circa il passaggio della proprietà della strada all’ente provinciale secondo le procedure all’uopo previste dal C.d.S. e dal relativo regolamento.

Di talchè, anche questa conclusione cui è giunto il Giudice di Pace viene confermata e anche l’appello incidentale viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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