Negato il ristoro del danno a una donna in seguito a una caduta accidentale asseritamente causata da un cubetto di porfido del manto stradale. Per il Giudice qualora l’attrice avesse prestato maggiore attenzione, l’evento lesivo non si sarebbe verificato

Aveva agito in giudizio nei confronti del Comune di Udine in seguito a una caduta accidentale. La donna riferiva di aver urtato, mentre si trovava a transitare a piedi in un’area di parcheggio, un cubetto di porfido del manto stradale sconnesso. Aveva quindi perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra e battendo il mento e la bocca sul selciato. Nel cercare di proteggersi il volto facendo leva sulla mano destra, inoltre, si era procurata una frattura al dito mignolo.

L’attrice chiedeva dunque il ristoro integrale dei danni conseguenti alle lesioni subite, in termini di danno biologico temporaneo e permanente.

Il Tribunale, con la sentenza n. 91/2018, ha ritenuto le pretese attoree prive di pregio, rigettando la domanda della signora. Il Giudice ha chiarito che l’azione di responsabilità per custodia presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi rispetto all’azione di risarcimento per fatto illecito. In quest’ultimo caso si tratta infatti di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo o omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi.

Nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, occorre prescindere, invece, dal profilo del comportamento del custode. Tale fattispecie prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva. La colpa del custode costituisce l’oggetto di una presunzione relativa da parte del legislatore, come tale superabile dal custode stesso mediante l’esperimento della prova contraria.

Per espressa previsione di legge, prosegue il giudice, il caso fortuito esclude la responsabilità del custode, intendendosi con l’espressione caso fortuito ogni evento che, secondo le particolari circostanze di luogo e di tempo, non sia suscettibile di determinazione a priori, ma soltanto a posteriori.

Nella nozione di caso fortuito rientrano, quindi, anche il fatto del terzo e dello stesso soggetto danneggiato.

Tali elementi escludono la responsabilità del custode qualora siano da soli sufficienti a determinare l’evento dannoso, con ciò comportando l’elisione del nesso di causalità che, invece, è presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione della norma in esame.

Nel caso di specie, le circostanze di fatto, di luogo e di tempo, consentono di ritenere presumibile che, qualora l’attrice avesse prestato maggiore attenzione, l’evento lesivo, ovvero la caduta accidentale, non si sarebbe verificato. La ricorrente non ha provato la situazione di oggettivo pericolo in cui si era venuta a trovare, tale da costituire un’insidia non superabile con l’ordinaria diligenza e prudenza.

Al contrario le risultanze di causa hanno dimostrato che la situazione di potenziale pericolo sarebbe stata superabile attraverso l’adozione di un comportamento cauto e diligente. La strada in questione infatti non era asfaltata e inframezzata da un solo cubetto di porfido o altri elementi di potenziale pericolo. Essa era costituita tutta da cubetti di porfido, elemento di pavimentazione comunemente usato nella città. Peraltro è noto che tale tipologia di pavimentazione presenta già di per sé una superficie calpestatale non liscia.

 

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