Caduta del paziente in pronto soccorso per mancata assistenza, e successivo decesso (Tribunale Napoli, sez. VIII, 04/04/2022, n.3330).

Caduta del paziente in pronto soccorso, e successivo decesso, per mancata assistenza del personale sanitario è quanto dedotto dai congiunti dinanzi il Tribunale, onde ottenere la declaratoria di responsabilità e correlato risarcimento del danno.

L’Azienda Sanitaria eccepisce qualsivoglia responsabilità, ascrivendo l’evento all’imperizia del paziente.

Il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Le attrici hanno dedotto e dimostrato, il ricovero del padre, nonché l’infortunio subito nei locali del pronto soccorso.

La CTU ha riconosciuto, tra l’altro, la responsabilità professionale per imperizia, imprudenza e negligenza a carico del personale sanitario e parasanitario della Unità Operativa di pronto soccorso, per caduta del paziente al suolo per inidonea e mancata assistenza secondo le linee guida del triage, in attesa in Triage verde-rosso per gastroenterite acuta, verosimilmente virale datata da due giorni con diarrea e vomito con anamnestiche lipotomie, in stato neurologico, riportato nelle cartelle cliniche e dalle plurime consulenze neurologiche, che riportavano stato soporoso subentrato, con la necessità verosimilmente determinata di defecazione diarroica e urinaria, con stazione deambulatoria eretta, che si era diretto verso i servizi igienici scivolando al suolo producendosi la frattura Garden 3 del collo del femore sinistro.

La frattura sottocapitata del collo del femore Classificazione A.O. è stata considerata Garden 3 dal CTU e la valutazione del barème S.I.M.L.A. non riporta la voce frattura del collo del femore, ma riporta voce delle limitazioni dell’anca che può essere per analogia considerata alla voce protesi all’anca Imo Gruppo, nella percentuale del 15% con incidenza di danno iatrogeno per omissione dell’ordinaria diligenza professionale e per omissione di assistenza nel reparto O.U.O.B. Osservazioni Brevi del pronto soccorso, in cui vi era l’indicazione di mettere in atto le linee guida relative al Triage riportate nella CTU, che mettono in evidenza, le attività mediche e paramediche non praticate con imperizia, imprudenza e negligenza, con indicazione dell’operatività medica da eseguirsi con assegnazione immediata di posti letto, ovvero di barella con sponde di protezione o di carrozzella di ausilio al paziente che necessitava di assistenza continua per le impellenti verosimili necessità corporali urinarie e di evacuazione diarroica in gastroenterite acuta.

Invero, il decesso, avvenuto in data 30.01.2014, non risulta essere casualmente ricondotto all’intervento chirurgico praticato in data 07/01/2014, in tutto od  in parte in base al criterio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, in termini di ritardata esecuzione di esso, e non ha determinato la perdita di chance di sopravvivenza, in quanto dopo il ripristino idoneo delle condizioni generali del paziente e l’esecuzione di terapia medica specializzata multi organo per l’intervento, le condizioni del soggetto, sono peggiorate per motivo di discrasia organica con l’esito del decesso dello stesso, trasferito all’occorrenza in reparto di rianimazione.

Sussiste, dunque, l’elevata probabilità logica che una più attenta condotta del sanitari, durante il ricovero, avrebbe evitato l’evento lesivo, verificatosi a carico del ‘de cuius’.

In conclusione, la domanda viene accolta limitatamente al danno iatrogeno relativo alla frattura del collo del femore, inerente la caduta del paziente, ed il rigetto delle ulteriori domande collegate alla perdita da chances di sopravvivenza, e iure proprio, consistenti nei danni da perdita parentale e morale.

Avv. Emanuela Foligno

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