Con l’interpello n. 4 del 2018, il ministero del Lavoro ha illustrato come va calcolato il reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Il ministero del Lavoro ha fornito delle precisazioni molto importanti in merito al calcolo della indennità di maternità per la libera professionista.

Tutto è nato dall’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli Ingegneri circa la corretta interpretazione dell’art. 70, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (disciplina dell’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste). A questa ha risposto il ministero del Lavoro, con l’interpello n. 4 del 2018.

La richiesta del Consiglio nazionale degli ingegneri, nello specifico, verteva su come il calcolo della indennità di maternità dovesse essere effettuato in base al reddito della libera professionista.

Nello specifico, nel caso in cui questa rientrasse in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.

Ancora, lo stesso Consiglio chiedeva se, nel caso di specie con la locuzione “reddito professionale”, dovesse intendersi l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista o quello in termini ridotti ai sensi della l. n. 238/2010 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.

Il ministero del Lavoro ha risposto a tale quesito. E lo ha fatto evidenziando che può “ritenersi, in base al dato letterale del richiamato art. 70, comma 2, che l’intento del legislatore sia stato quello di stabilire un nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito previdenziale”.

Inoltre, scrive il ministero, “il reddito professionale su cui commisurare l’ indennità di maternità della libera professionista coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali”.

Su di esso, viene effettuato anche il calcolo dei contributi soggettivi previdenziali.

Alla luce di tali considerazioni, per il ministero “il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità è quello determinato in misura ridotta ai sensi della l. n. 238/2010 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 e come tale denunciato ai fini fiscali”.

 

 

Leggi anche:

CONGEDO DI MATERNITÀ: VA COMPUTATO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui