La Cassazione fa il punto in merito all’acquisto, in un negozio di animali, di un cane malato. Alla scoperta, il padrone può beneficiare delle norme del Codice del Consumo?

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 22728/2018 ha fornito precisazioni circa la possibilità di beneficiare delle regole del Codice del Consumo qualora si acquisti un cane malato in negozio.

Infatti, chi acquista un cane malato in qualità di consumatore beneficia delle regole del Codice del Consumo e può denunciare il “vizio” entro due mesi dalla scoperta.

Se la scoperta è infatti successiva, il “difetto” può essere denunciato ai sensi dell’art. 132 del Codice del Consumo.

La vicenda

Nel caso di specie, il padrone di un cane di razza “Pinscher”, acquistato presso un negozio di animali, aveva chiesto la condanna di questi al risarcimento del danno e alla restituzione del prezzo. L’uomo si era infatti accorto in seguito che il cane era affetto da grave cardiopatia congenita.

La domanda attorea è stata però rigettata dai giudici di merito.

Infatti, i giudici ritenevano che il proprietario avesse tardivamente denunciato il “vizio” tramite una raccomandata spedita oltre il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall’art. 1495 c.c..

Non solo. Secondo i giudici a quo, alla fattispecie (cane malato) non sarebbe stata applicabile la disciplina del codice del consumo che prevede, invece, un termine di due mesi per denunciare il vizio.

Ebbene, in Cassazione il ricorrente ha invece ritenuto che il cane malato andrebbe ricompreso nell’ampia nozione di “bene di consumo” di cui all’art. 128 del d.lgs. n. 206 del 2005,

Non è tutto. A suo avviso, l’acquirente di un tale animale dovrebbe qualificarsi “consumatore” ove l’acquisto non sia collegato all’esercizio di attività imprenditoriale o professionale.

Gli Ermellini hanno ritenuto di dover dare ragione al ricorrente. A loro avviso, occorre stabilire se l’animale, e in particolare l’animale d’affezione, oltre a costituire bene giuridico possibile oggetto del contratto di compravendita, possa essere qualificato anche come “bene di consumo” ai sensi del Codice del Consumo.

Ebbene, la Cassazione ha chiarito a riguardo che la disciplina del codice del consumo è prevalente, laddove applicabile, su quella del codice civile.

Inoltre, secondo i giudici la compravendita di animali da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo.

Per tale ragione non vi è motivo di negare all’acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando sussistano i presupposti per la sua applicabilità.

Pertanto, a tutela del consumatore, deve applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall’art. 1495 c.c..

Bensì il più lungo termine di due mesi dalla scoperta previsto dall’art. 132 del codice del consumo.

Cassato il provvedimento, sul punto dovrà adesso esprimersi il giudice del rinvio conformandosi a precisi principi di diritto.

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