La Corte di Cassazione, con una interessante ordinanza, fa il punto sulla intimazione di sfratto per finita locazione fornendo dei chiarimenti importanti

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28471/2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito alla intimazione di sfratto per finita locazione.

Per gli Ermellini, infatti, anche l’ intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte d’appello de l’Aquila aveva confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di sfratto per finita locazione di un terreno.

Quest’ultima era stata proposta dal Comune di L’Aquila nei riguardi di una società.

Secondo la Corte d’appello, il Comune, prima della scadenza del contratto di locazione, aveva già intimato lo sfratto alla società.

Ebbene, questa intimazione rappresentava una “idonea disdetta” del contratto stesso.

Ritenendo la decisione ingiusta, la società aveva deciso di rivolgersi alla Cassazione.

Questa, tuttavia, ha rigettato il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo gli Ermellini, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che “anche l’intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto”.

In sostanza, secondo la Cassazione, poiché l’intimazione di sfratto dimostra che il locatore non ha intenzione di rinnovare il contratto, la stessa assume anche il valore di una normale disdetta del contratto stesso.

A riguardo altre sentenze della Cassazione hanno fatto chiarezza (sentenze n. 8443 del 1995, n. 409 del 2006 e n. 263 del 2011)

Infine, la Corte precisa che la intimazione di sfratto “è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l’ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti”.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.

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