Recente giurisprudenza ha diversificato la responsabilità del custode della strada attribuendogli, in caso di circostanze esogene e colpa, la responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c

Un uomo cita in giudizio  dinanzi al Tribunale di Messina (Sentenza n. 1469 del 11 novembre 2020), la Provincia Regionale di Messina e la Compagnia designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada adducendo di essere scivolato sulla strada col proprio scooter a causa di una estesa e non visibile chiazza di gasolio.

La Compagnia assicuratrice eccepiva il proprio difetto di legittimazione.

Con sentenza parziale non definitiva viene dichiarata l’improponibilità della domanda nei confronti della Compagnia di assicurazione, in quanto non è sufficiente la circostanza che un veicolo sconosciuto abbia causato la fuoriuscita di sostanza oleosa, ma occorre che il danneggiato fornisca la prova che il danno è stato effettivamente causato da veicolo non identificato.

L’Impresa designata dal Fondo non risponde in caso di generica presunzione che la chiazza di gasolio sull’asfalto provenisse da un veicolo rimasto ignoto, non bastando l’indicazione che sia improbabile che tale dispersione derivasse da un pedone o da un ciclista.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-legale.

Riguardo la responsabilità dell’Amministrazione provinciale, in qualità di custode della strada provinciale luogo del sinistro, il Tribunale osserva che la disciplina tipica di cui all’art. 2051 c.c., può essere applicabile a condizione che il custode possa concretamente esercitare un controllo sul bene.

L’unico elemento idoneo a interrompere la responsabilità oggettiva che grava sul custode è il caso fortuito, che si concreta in un fattore di pericolo, repentino e imprevedibile, che esplichi la sua potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore.

Inoltre, recente giurisprudenza ha diversificato la responsabilità del custode della strada attribuendogli, in caso di circostanze esogene e colpa, la responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c.

La caduta dallo scooter non è riconducibile ad un’anomalia della strada, ma alla presenza di una striscia di olio sull’asfalto, ovverosia una causa estrinseca ed estemporanea creata da soggetti terzi rispetto all’ente custode, che si trovava sulla strada già da ore come confermato dalle dichiarazioni testimoniali degli Agenti di Polizia Municipale e dei Carabinieri.

Dunque, appare esigibile l’intervento di messa in sicurezza della strada da parte della Provincia, indipendentemente dal fatto che nessuna segnalazione dell’esistenza del pericolo fosse pervenuta fino al momento dell’evento.

Per tali ragioni il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dell’amministrazione provinciale ai sensi dell’art. 2043 c.c., che comunque, non ha provato la ricorrenza del caso fortuito.

Non viene ritenuta sussistente una corresponsabilità del motociclista, in quanto, nonostante le notevoli dimensioni della chiazza di gasolio e la perfetta visibilità dell’asfalto imbrattato, lo stesso percorreva la strada nella direzione di marcia della salita che si concludeva dopo il tornante e quindi non poteva essere avvistata.

Ciò posto, il Tribunale richiama le conclusioni della CTU che ha quantificato la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9% e di un periodo di inabilità temporanea pari a complessivi centosessanta giorni, di cui quindici di inabilità temporanea totale, ottantacinque di inabilità temporanea parziale al 75%, trenta di inabilità temporanea parziale al 50% ed altrettanti di inabilità temporanea parziale al 25%.

Il danno alla persona viene complessivamente liquidato in euro 19.472,56. Respinta, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante non essendo stata fornita la concreta prova.

In conclusione il Tribunale di Messina condanna la Provincia a risarcire in favore del motociclista l’importo di euro 19.472,56.

La Provincia viene inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Condivisibile la decisione a commento che ricalca, sulla scia della nuova interpretazione giurisprudenziale del 2018, l’attribuzione della responsabilità al custode della strada ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualora l’evento sia causato da circostanze estranee al deterioramento del bene (imbrattamenti, animali selvatici, ecc.).

Dirimente, comunque, la circostanza che la macchia di olio fosse presente sulla strada sin dalla mattina -rispetto al sinistro che avveniva al pomeriggio-, in quanto è trascorso un ragionevole lasso di tempo per potere esigere l’intervento di messa in sicurezza della strada, che non avveniva.

Difatti, in altro precedente analogo, che vedeva la strada imbrattata dalla cera (causa passaggio processione religiosa), al danneggiato non veniva riconosciuto il risarcimento, proprio a causa della vicinanza del sinistro al passaggio della processione religiosa.

Avv. Emanuela Foligno

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