Cari lettori, ci occuperemo in questo articolo della denuncia anonima e della sua rilevanza all’interno di un processo penale.
Occorre innanzitutto prendere le mosse da quanto statuito sul punto dal Legislatore, il quale ha sancito che l’atto da cui si incardina un procedimento penale e che determina, pertanto, l’espletamento delle indagini preliminari, deve essere sottoscritto dal soggetto denunciante ovvero querelante, la cui firma deve essere infine autenticata.
Ne consegue, pertanto, che una denuncia, un esposto ovvero una querela può essere presentata mediante le Forze dell’Ordine, mediante un Avvocato che, previa autenticazione della firma, procederà al deposito presso il competente Ufficio della Procura ovvero dalla parte interessata direttamente in Procura, la cui firma sarà all’uopo autenticata dal soggetto a tanto preposto.
Tale formale disciplina trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire il diritto di difesa del denunciato/querelato, il quale, pertanto, assumerà la qualità di indagato, con conseguente iscrizione all’interno del Registro Generale delle Notizie di Reato (definito “volgarmente”, Registro degli Indagati) del suo nominativo, del Magistrato incaricato a svolgere le investigazioni preliminari e del titolo di reato per il quale si procede.
Sul punto, risulta opportuno brevemente precisare che la difesa è un diritto garantito dalla nostra Costituzione all’art. 24 e, pertanto, saranno considerate costituzionalmente illegittime tutte quelle norme che potrebbero in qualche modo pregiudicare il diritto di difesa.
Dunque, nel corso delle indagini preliminari gli organi inquirenti potranno disporre perquisizioni, ispezioni e sequestri, che sono solamente alcuni dei c.d. mezzi di ricerca della prova, ai quali si potrà ricorrere in presenza di determinati presupposti di Legge.
Ebbene, ma perché è importante individuare il denunciante/querelante? Semplicemente perché laddove quanto da lui narrato è risultato poi del tutto infondato all’esito delle indagini preliminari, la persona indagata potrà a sua volta denunciare per calunnia chi lo ha in precedenza denunciato/querelato.
Ciò, nel pieno rispetto del diritto di difesa, di cui all’art. 24 della Costituzione.
Dunque, cosa accade se un soggetto viene a conoscenza della consumazione di un reato o comunque di una attività illecita posta in essere da terze persone, ma per qualsivoglia motivo non vuole far sapere il proprio nome?
Ebbene, ferma restando la disciplina dei collaboratori di giustizia, per i quali vi è una normativa particolare, analizziamo ora cosa accade quando in Procura viene recapitata una denuncia anonima e quali sono i correlativi risvolti procedurali.
Una denuncia anonima, laddove non sia manifestamente infondata, obbliga la Magistratura Inquirente a verificare se quanto rappresentato nello scritto sia veritiero o meno, dando vita, pertanto, ad una attività info-investigativa finalizzata ad accertare la sussistenza o meno di una qualsivoglia attività penalmente rilevante.
Pertanto, nella denegata ipotesi in cui alcun reato venga ravvisato, il P.M. avanzerà al competente Ufficio G.I.P. la richiesta di archiviazione; per contro, se la denuncia risulta fondata e vengono peraltro anche individuati gli autori del reato, si instaurerà nei loro confronti un procedimento penale che potrà, poi, trasformarsi in processo penale, dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria Giudicante.
Detto ciò, è d’uopo evidenziare in questa sede quelle che sono anche le limitazioni dello scritto anonimo.
Innanzitutto, in presenza di una sola denuncia anonima non è possibile esperire alcun mezzo di ricerca della prova (perquisizioni, ispezioni, sequestro, etc.), poiché, in quanto tali, si tratta appunto di mezzi di accertamento della prova, non di mezzi di accertamento della notizia di reato.
Ne discende, pertanto, che laddove la Polizia Giudiziaria proceda ad un sequestro, ad una perquisizione ovvero ad una ispezione, in presenza di una sola denuncia anonima e, dunque, in assenza di indizi di reato, tale attività è da considerarsi illegittima, con conseguente restituzione all’avente diritto.
Ciò, peraltro, risulta anche confermato dalla Corte di Cassazione, nella recente sentenza n° 34450/2016, pronunciata nell’ambito di un procedimento penale cautelare, relativo alla perquisizione ed al sequestro di un cellulare, di una chiavetta USB e di due hard disk, nel corso di una indagine per accertare eventuali reati diffamatori contro il Presidente della Repubblica.
Ancora, la denuncia anonima così come qualsiasi altro scritto anonimo è inutilizzabile ai fini della decisione da parte del Magistrato Giudicante, tranne se si tratta del corpo del reato ovvero se proviene dall’imputato, così come espressamente statuito dall’art. 240 comma 1 del Codice di Procedura Penale.
Dunque, in conclusione, quanto statuito nella sopra richiamata sentenza di Legittimità è pienamente conforme al nostro sistema garantista, che tutela, tra gli altri, il diritto di difesa di ciascun cittadino.
Ed io, da Avvocato penalista, il diritto di difesa “ce l’ho sempre in testa” !!
 

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

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