Le norme sulle distanze tra gli esercizi commerciali vanno rispettate nel caso di apertura di nuovi esercizi capaci di alterare il rapporto esistente tra negozi dello stesso genere nella zona in cui vengono insediati, ma non trovano applicazione nel caso in cui si tratti di un semplice trasferimento di esercizio preesistente

La vicenda

Con ricorso presentato dinanzi al Tribunale amministrativo per l’Umbria l’originaria ricorrente assumeva di essere stata lesa nella propria attività di parrucchiera dal provvedimento comunale, nella misura in cui quest’ultimo consentiva il trasferimento di un esercizio di dimensioni assai cospicue, comprendente anche un laboratorio di formazione professionale, a distanza di appena 45 metri dal proprio. Con lo stesso ricorso chiedeva il risarcimento del danno.
In primo grado, il giudice adito dichiarava parzialmente fondato il ricorso.
Avverso la citata pronuncia proponeva appello l’amministrazione comunale, contestando in tutto la decisione dei giudici amministrativi.
«Il provvedimento impugnato era espressione di un limitato potere discrezionale da parte dell’amministrazione, risultando sufficiente, all’uopo la dimostrazione del venir meno della disponibilità dello stabile in cui la controinteressata esercitava l’attività commerciale».
In ogni caso quest’ultima già operava ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal regolamento comunale e inoltre, ella aveva messo a disposizione dell’amministrazione tre relazioni attestanti l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di reperire un locale situato in zona che rispettasse le distanze minime.
Il giudice di primo grado, – a detta del Comune – si era perciò, addentrato in una valutazione riservata al merito dell’amministrazione con il ritenere inadeguate le relazioni tecniche depositate dalla beneficiaria del provvedimento impugnato. E in ogni caso la valutazione operata non era corretta.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, il trasferimento del locale era stato richiesto da un soggetto che già operava ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal regolamento comunale, pari a 480 metri tra gli esercizi per parrucchieri.
Ebbene, «le norme sulle distanze tra gli esercizi commerciali vanno rispettate nel caso di apertura di nuovi esercizi capaci di alterare il rapporto esistente tra negozi dello stesso genere nella zona in cui vengono insediati, ma non trovano applicazione nel caso in cui si tratti di un semplice trasferimento di esercizio preesistente, in quanto non può ipotizzarsi nessuna alterazione della finalità considerata, posto che nulla cambia nel rapporto tra le strutture di vendita già operanti».
In quest’ultima ipotesi, infatti, esiste già una valutazione da parte dell’amministrazione che può essere riveduta solo in presenza di elementi sopraggiunti che lascino intendere che l’interesse pubblico alla detta eccezione sia venuta meno.
Inoltre, colui che abbia ottenuto la licenza commerciale e manifesti la necessità di cambiamento del locale per impossibilità di svolgimento ivi dell’esercizio commerciale vanta una posizione di aspettativa al mantenimento del proprio esercizio nella stessa zona, poiché rispetto alla stessa risulta aver acquisito un avviamento consolidato.
Ciò è quanto si legge in sentenza. Cosicché venuta meno l’esistenza di una condotta antigiuridica in capo all’amministrazione comunale, è caduto anche il diritto al risarcimento del danno in favore dell’originaria ricorrente.

La redazione giuridica

 
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