Questa è la storia di una signora con un caso di artrosi in varo di entrambe le ginocchia a motivo della quale subisce dapprima una osteotomia tibiale valgizzante con placche e viti e quindi una protesizzazione del ginocchio destro. Stessa sorte subisce al ginocchio sinistro dallo stesso chirurgo e nella stessa struttura.

Le radiografie successive agli interventi dimostrano un ottimo posizionamento della protesi, tuttavia la causa del fallimento precoce di queste procedura risiede nella grave lassità articolare a carico del ginocchio, conseguente “probabilmente” ad una ampia resezione ossea non compensata da un adeguato spessore dell’inserto protesico in polietilene. Da qui la grave lassità residuata nel post operatorio nelle due ginocchia.

La revisione della prima artroprotesi del ginocchio dx ha migliorato la situazione dell’arto, mentre nei prossimi mesi dovrà sostenere anche la revisione della protesi del ginocchio sx che si spera abbi i buoni esiti di quella fatta al ginocchio dx. Come analizzare questo caso da un punto di vista medico legale e ortopedico? Dal punto di vista ortopedico il chirurgo ha affermato e evidenziato l’errore in un’ampia resezione ossea non compensata da un adeguato inserto protesico in polietilene, mentre da un punto di vista medico legale i fatti da valutare sono molteplici:

  • Responsabilità: verificare la congruità delle affermazioni dello specialista ortopedico.

In questo caso si dovrà procedere alla lettura del referto operatorio e se non troviamo qualcosa di specifico dobbiamo ricostruire un giudizio controfattuale scientificamente valido che avrebbe portato a risultati migliori in quanto la posizione delle protesi sembra adeguata dopo la visualizzazione delle rx. Identificando un percorso terapeutico controfattuale adeguato (nel caso de quo posizionamento di un errato spessore dell’inserto protesico) i convenuti saranno costretti a contestarlo in concreto e ove possibile a motivare il perché (con certezza di elementi riscontrabili in atti e non per teorie, o con la solita scusa della complicanza possibile) il peggioramento non dipenda dal loro operato ma da causa ad essi non imputabile;

  • Valutazione del maggior danno legato causalmente alla malpractice (ovvero quello risarcibile): da questo punto di vista nascono distinte riflessioni da farsi:
  • Il maggior danno attuale è ben noto (lo si esprime nella perizia allegata), ma quale sarà quello residuo a seguito della prossima protesizzazione? Qui si potrà risponderà dopo che questa avvenga senza “eventi avversi” che eventualmente vi fossero non escluderebbero le colpe del primo chirurgo. Ma se diamo per certo la riuscita, dobbiamo comunque considerare la differenza tra gli esiti ottimali di una prima protesizzazione con quelli ottenuti da una seconda protesizzazione in quanto sono questi quelli risarcibili. E non si parlerebbe solo di danno biologico, ma si parlerebbe anche di sofferenza e danno esistenziale ove provato.
  • Ma come si calcola in termini economici il maggior danno?

E’ semplice e razionale, esso è la risultante tra il valore economico del danno biologico accertato all’attualità (nel caso de quo 40%) sottratto a quello che sarebbe residuato con una procedura chirurgica ben eseguita (come indicato in perizia il 20%). Si prenderanno i valori economici di percentuali e si sottrarrà dal maggior il minore. Il risultato sarà la cifra da risarcire alla paziente.

  • Consenso Informato: esiste nel caso de quo un difetto di consenso? La paziente non ci riferito nulla a riguardo per cui si deduce che comunque sia stata adeguatamente informata, quindi verrebbe a mancare l’eventuale altro danno alla capacità di autodeterminazione (che è responsabilità/illecito differente dal danno alla salute).

Ma uno spunto medico legale andrebbe dato ai lettori: in ogni caso che si pone all’attenzione del medico legale bisogna valutare sempre se per esso esisteva altro percorso chirurgico possibile e quindi valutare nel foglio del consenso allegato in cartella se esiste qualcosa che possa far presupporre una informativa in tal senso (evidentemente al di fuori di ogni frase stereotipata e generica presente nei modelli sottoposti alla firma del paziente). In assenza di una oggettiva evidenza di adeguata informazione sostenuta da una specifica lamentela del paziente, allora non si potrà non evidenziare in relazione peritale tale mancanza che è fonte di per sé di risarcimento anche se gli esiti delle cure sono sufficientemente attesi.

Dr. Carmelo Galipò

Scarica la relazione medico legale:

Relazione di parte del caso Z. C.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui