Eclampsia al momento del parto (Tribunale Crotone, Sentenza n. 790/2023 pubblicata il 16/11/2023).

Con atto di citazione l’ amministratore di sostegno (fratello della gravida) e gli altri familiari sostengono:

-che la donna era stata ricoverata presso il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale di Crotone per partorire a seguito di gravidanza nella norma; che alle ore 8,43 del 17.7.2010 partoriva spontaneamente una bambina; che alle ore 16,45 erano registrate in cartella “crisi tonico-cloniche”, dopo che alle ore 16,00 la paziente aveva lamentato forte cefalea, trattata con paracetamolo, senza beneficio, e non era stata misurata la pressione arteriosa; che la paziente subiva ulteriori crisi convulsive nel corso del pomeriggio e della notte; che il giorno dopo alle ore 15,45 la paziente accusava un arresto respiratorio; che nei giorni successivi era sedata e al risveglio, effettuati altri esami, era ricoverata a Catanzaro in Rianimazione dal 28.7.2010 al 23.8.2010, poi presso altro Istituto dal 23.8.2010 al 15.10.2010, dal 15.10.2010 al 2.3.2011 nell’Unità Gravi Cerebrolesioni e dal 2.3.2011 al 1.7.2011 presso l’Unità di Riabilitazione Integrata Cognitivo Comportamentale per gravi esiti motori e cognitivi comportamentali da pregressa anossia cerebrale;

– che in data 18.10.2011 la donna era riconosciuta invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento e nel corso degli anni subiva ulteriori ricoveri;

-che aveva subito un gravissimo danno neuromotorio, tetraparesi e grave deficit cognitivo, non era autonoma in alcuna delle attività della vita ed era costretta a letto o in carrozzina, con ridottissime capacità di recupero.

-che veniva instaurato procedimento di ATP che accertava la responsabilità per il grave danno subito dalla donna in capo ai sanitari dell’Ospedale di Crotone.

I CTU nominati hanno ricostruito i fatti accaduti : “Dalla cartella clinica si evince che in data 17.7.2010 la paziente, nel primo pomeriggio, dopo il parto naturale avvenuto in mattinata, aveva manifestato cefalea trattata con paracetamolo senza beneficio. Alle ore 16,30 la paziente aveva manifestato crisi eclamptiche post partum, ed era stato eseguito TC encefalo negativo per eventi emorragici. Era stata quindi ricoverata in Rianimazione e posta in coma farmacologico. In data 19.7.2010 era stata eseguita una RMN che evidenziava molte strie di ipersegnale in sede cortico sottocorticale sparse in entrambi gli emisferi cerebrali più evidenti in sede temporo-occipitale a destra e parieto-occipitale bilaterale soprattutto frontale sinistra con zona di edema cortico e sotto corticale da verosimile encefalopatia ipertensiva. Erano segnalate bande di ipersegnale in corrispondenza di emtrambi i putamen da riferire ad edema citotossico per sofferenza acuta. In data 22.7.2010 era ripetuta RMN encefalo in cui si evidenziava anche l’interessamento del talamo bilateralmente. Veniva eseguita durante il ricovero tracheostomia e in data 28.7.2010 la donna era trasferita presso il Reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Catanzaro. Seguivano ulteriori ricoveri e dimissioni nel corso del tempo…….. Tuttavia, al ricovero presso l’Ospedale di Crotone non risulta misurata la pressione arteriosa. Prima dell’arresto respiratorio del 18.7.2010 i sanitari non avevano ancora compreso, nonostante le crisi convulsive della paziente, che la stessa avesse subito una eclampsia post gravidica, ma sospettavano un problema oncologico o vascolare, anche se il 17.7.2010 avevano somministrato magnesio solfato in quantità insufficiente……….la paziente oggi si presenta allettata ed ha condizioni cliniche di gravissimo danno neuromotorio, tetraparesi e grave deficit cognitivo,  non è autonoma in nessuna delle attività quotidiane e le sue capacità di recupero appaiono ridottissime o nulle; il danno è permanente, al 100%.”

I Consulenti hanno specificato “è impossibile e inescusabile che la comparsa di sintomi di allarme come la pressione alta, la cefalea, la proteinuria in gravidanza o durante il puerperio e ancora di più le crisi convulsive ripetute non facciano allertare i medici e fare diagnosi di una preeclampsia adottando delle misure di sorveglianza più ravvicinate con la misurazione dei parametri vitali che in questo caso non sono stati adottati e una terapia adeguata con il solfato di magnesio, unico farmaco in gravo di prevenire le successive crisi convulsive”.

Ebbene, soltanto dopo quattro crisi convulsive alla donna è stato somministrato il solfato di magnesio con uno schema di trattamento assolutamente inadeguato.

Nella risposta ai quesiti, pertanto, i CTU  hanno riscontrato nei seguenti comportamenti le carenze dei sanitari dell’Ospedale di Crotone: “-Mancato controllo durante il puerperio dei parametri vitali (pressione, temperatura, frequenza cardiaca) da parte dei sanitari ostetriche, ginecologi, anestesisti; -Mancata diagnosi di eclampsia nonostante i segni (cefalea, ipertensione, proteinuria, crisi eclamptiche ripetute); -errata e tardiva terapia (solfato di Magnesio in dosaggio insufficiente per prevenire le crisi eclamptiche; – mancata sorveglianza nel controllo della pervietà delle vie aeree durante le crisi convulsive che ha determinato il danno anossico cerebrale da arresto respiratorio e successivamente cardiaco” ed hanno confermato il danno a carico della donna nella misura del 100%, come già accertato in sede di A.T.P.

La consulenza espletata viene integralmente condivisa dal Tribunale che ritiene provato il nesso di causalità tra le condotte mediche della struttura e danni subiti dalla paziente.

Il danno viene liquidato in euro 1.326.880,00, inoltre, con riguardo alla sofferenza soggettiva della paziente, ai pregiudizi alla vita di relazione, ai riflessi negativi sulle abitudini di vita, viene personalizzato il danno nella misura del 25%.

Per quanto riguarda il danno parentale lamentato dagli attori, il Giudice osserva che nel caso di specie, l’aver provocato in capo ad una donna poco più che adolescente (17 anni) gravissimi danni tali da renderla  incapace di comunicare con gli altri e di farla vivere quasi in stato vegetativo, fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori e ai fratelli della vittima, a nulla rilevando l’eventualità che la vittima non convivesse con tutti i fratelli.

Equitativamente, viene stabilito l’importo di euro 50.000,00  per ciascuno degli attori congiunti a titolo di risarcimento dei danni parentali subiti.

Avv. Emanuela Foligno

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