Il pignoramento è l’atto con il quale si inizia l’espropriazione forzata che segue l’esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto.

Classici titoli esecutivi sono le sentenze, le scritture private autenticate relative a obbligazioni di somme di denaro, le cambiali e tutti gli altri titoli di credito (assegni) impagati, gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale. Rientrano, inoltre, nella categoria anche tutti gli atti ai quali le leggi conferisce efficacia di titolo esecutivo, come l’ingiunzione fiscale, la cartella esattoriale, il nuovo avviso di accertamento esecutivo (sostitutivo della cartella esattoriale dall’ottobre 2011 per la riscossione delle tasse), il decreto ingiuntivo.

Il pignoramento è, in sostanza, una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell’espropriazione e i frutti dello stesso. Come noto, il legislatore ha previsto una disciplina armonica e unitaria dell’espropriazione forzata (Libro III, Titolo II, Capo I del Codice di Procedura Civile); il Capo II, invece, disciplina l’espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. Da 513 a 542 c.p.c).

Oggetto di tale tipo di espropriazione sono i beni mobili del debitore che l’ufficiale giudiziario può pignorare ricercandoli nella casa dello stesso debitore, in altri luoghi a questi appartenenti o sulla stessa sua persona. Vi sono ovviamente alcune limitazioni con riferimento alla tipologia dei beni che è possibile sottoporre a pignoramento così come vi sono precise e doverose cautele da seguire nel caso in cui si proceda al pignoramento di beni rinvenuti sulla persona del debitore.

A tal riguardo, il legislatore elenca tutta una serie di beni che non possono essere pignorati in alcun modo (art. 514 c.p.c.), beni che sono relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c) e quelli che invece, sono pignorabili soltanto in determinate circostanze di tempo (art. 516 c.p.c). Molti allora, si chiedono quali sono i beni mobili e/o immobili che nei casi di debiti maturati contro Equitalia possono diventare oggetto di pignoramento.

Ebbene, per quanto concerne i beni immobili, è ormai noto che se è già stata iscritta ipoteca e siano trascorsi 6 mesi senza che il contribuente abbia onorato ai suoi obblighi tributari, è possibile che l’Ente della riscossione proceda con la c.d. espropriazione immobiliare. Anche in questa ipotesi, ovviamente, sono previste delle limitazioni: in particolar modo, non potranno essere oggetto di procedura esecutiva l’immobile di propria abitazione, purché si tratti dell’unico bene immobile di proprietà del contribuente inadempiente e sede della propria residenza anagrafica, che non si tratti di bene di lusso o comunque non sia accatastato come categoria A8/A9.

Se dunque, la prima casa è sempre impignorabile, per tutti quanti gli altri beni immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiori a 120 mila euro, e siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca sullo stesso. Si noti bene, inoltre, che l’impignorabilità è retroattiva come affermato di recente in una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 19270 del 12.09.2014.

È prevista, inoltre, la facoltà per il contribuente di alienare l’immobile pignorato o ipotecato in accordo con Equitalia. In questo caso però tutto il ricavato della vendita andrà direttamente ad Equitalia che restituirà al contribuente solo l’eventuale eccedenza di denaro.

Cosa diversa, il pignoramento di beni mobili.

Tra essi vi sono ricompresi, lo stipendio o la pensione, che possono essere oggetto di pignoramento nella misura di: 1/10 per stipendi, salari, indennità inferiori a 2500 euro; 1/7 per gli stipendi, salari, indennità fino a 5000 euro e 1/5 qualora si tratti di stipendi, salari, indennità di entità superiore ai 5000 euro. Ad ogni modo, l’Ente della Riscossione non è legittimato a pignorare l’ultimo stipendio accreditato sul conto corrente; per quanto riguarda, invece, le pensioni, il limite di impignorabilità è fissato nel c.d. “minimo vitale” ossia l’importo della pensione se inferiore all’assegno sociale aumentato della metà.

È inoltre, noto come Equitalia può richiedere il pagamento non direttamente al debitore ma ad un soggetto terzo a sua volta debitore del contribuente moroso (c.d. pignoramento presso terzi). Per i titolari di imprese, si ricorda che i beni aziendali possono essere pignorati, solo nella misura di 1/5; con custodia obbligatoria da parte del debitore e a condizione che gli altri beni siano insufficienti a soddisfare le ragioni creditorie. Resta ferma comunque la disciplina già citata delle eccezioni alla pignoraribilità di beni già prevista dal codice di procedura civile, nella tripartizione scandita dagli artt. 514, 515 e 516 c.p.c.

Esistono perciò beni “particolari”, per i quali sono previste delle limitazioni alla pignorabilità valide sia per i creditori privati che per Equitalia. Tra questi si ricordano: le polizze vita; i mobili della propria abitazione (in particolare non sono pignorabili letti, tavoli da pranzo, sedie, armadi, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli da cucina, utensili per la casa e i mobili che li contengono); lo stipendio o la pensione per un importo pari al triplo dell’assegno sociale (e in ogni caso, il pignoramento non potrà mai essere superiore a 1/5); il fondo patrimoniale (salvo che non si tratti di debiti tributari contratti per esigenze connesse ai bisogni della famiglia.

Avv. Sabrina Caporale

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