Conflitto negativo di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale sull’impugnazione da parte di un motociclista del provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo di sua proprietà

“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”. Lo ha ribadito, in linea con l’orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8665/20, pronunciandosi sul caso di un motociclista che aveva impugnato davanti al Giudice di Pace, un provvedimento di fermo amministrativo relativo ad un motoveicolo di sua proprietà, sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Il Giudice di Pace, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale, il quale, a sua volta, riteneva invece sussistente la competenza per materia del magistrato onorario,, in quanto le impugnazioni riguardavano iscrizioni per violazioni al codice della strada nonché contestazioni in merito alla regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e alla regolarità del procedimento dell’ipoteca.

Il Tribunale, quindi, sollevava il conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura civile

I Giudici del Palazzaccio, sulla base del principio richiamato, hanno ritenuto di accogliere la tesi che vedeva la competenza per materia in capo al Giudice di Pace. Il suddetto principio – hanno chiarito gli Ermellini, è applicabile sia in caso di opposizione con la quale si contestano i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione – “opposizione c.d. recuperatoria” – sia nel caso di opposizione con la quale si contestano i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso – “opposizione c.d. preventiva” –  nonché alle opposizioni con le quali si contesta la regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva.

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