Trattandosi di attività pericolosa, il danneggiato deve fornire la prova del danno (frattura del piede) e del nesso di causalità, mentre spetta a colui che esercita tale l’attività dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Tribunale di Rimini, Sentenza n. 836/2021 del 22/09/2021-RG n. 3489/2017)

Il danneggiato chiama in giudizio il Comune di Rimini al fine di sentirne accertare la responsabilità per il sinistro occorsogli in data 25/10/2014 con condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 19.648,77.

Espone l’attore di avere partecipato alla rappresentazione promossa e organizzata dal Comune di Rimini all’interno di una manifestazione che prevedeva che lo spettatore fosse bendato all’ingresso ed effettuasse un percorso sensoriale guidato da un addetto.

Tuttavia, la guida che accompagnava l’attore non gli indicava la giusta direzione e ad un certo punto si sentiva mancare il suolo sotto il piede destro e precipitava nel vuoto per circa 50 centimetri.

L’attore cominciava ad accusare forti dolori al piede e terminava a fatica la rappresentazione. Il giorno seguente, stante il persistere della sintomatologia dolorosa, si recava presso il pronto soccorso dell’ospedale di Rimini, ove veniva diagnosticata una frattura del piede, con iniziale di prognosi di trentacinque giorni.

Seguivano alcuni mesi di terapie, all’ esito il danneggiato si sottoponeva a visita medico – legale, che accertava un “danno permanente con riferimento all’integrità psico -fisica, nella misura del 5% della totale, nonché un danno biologico temporaneo totale (I.T.T.) stimato in giorni trenta (30) e un’invalidità temporanea parziale (I.T.P.) stimata in giorni settanta (70) al 50% e al 25% per il restante periodo “.

Il Comune di Rimini, nega ogni responsabilità per il sinistro lamentato dall’attore ed eccepisce il difetto di prova sia della verificazione dell’evento, sia del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, evidenziando che il giorno 25/10/2014 nulla veniva riferito ai componenti della compagnia teatrale che curavano la realizzazione del percorso sensoriale e che l’attore si era recato al pronto soccorso solo il giorno successivo.

Deduce, inoltre, il Comune che l’organizzazione della manifestazione teatrale non rappresentava un’attività pericolosa e che l’interno del percorso non presentava alcuna anomalia, posto che l’unico dislivello di un certo rilievo era protetto da una ringhiera inamovibile, dunque il danneggiato non poteva essere caduto da un’altezza di circa 50 cm..

Il Tribunale dispone prove testimoniali e CTU Medico-Legale, e all’esito dell’attività istruttoria ritiene la domanda fondata sotto il profilo di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.

Agli effetti di tale norma, premette il Giudice, è pericolosa l’attività così qualificata dalle leggi di pubblica sicurezza o dalle leggi speciali, nonché quella che, per sua stessa natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua spiccata potenzialità offensiva, comporti la rilevante possibilità del verificarsi di un danno.

Il giudizio inerente la pericolosità deve essere espresso non sulla base dell’evento dannoso effettivamente verificatosi, bensì attraverso una prognosi postuma sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell’esercizio dell’attività ed erano conoscibili dall’uomo medio, o comunque dovevano essere conosciute dall’agente in considerazione del tipo di attività esercitata.

Secondo la Suprema Corte “È pericolosa l’attività che, per la natura stessa di essa, od anche per i mezzi impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un evento dannoso. Tale valutazione, nel caso in cui non sia stata direttamente compiuta dal legislatore, è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito……(..).. Il giudizio di pericolosità va espresso non già ex post, sulla base, cioè, dell’evento dannoso, effettivamente verificatosi ma ex ante, sulla base delle circostanze di fatto, quali si presentavano al momento stesso ed erano conoscibili dall’uomo medio, o comunque dovevano essere conosciute dall’agente in considerazione del tipo di attività esercitata: in altri termini, è demandato al giudice compiere una “prognosi postuma”.

Inoltre, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità attività in quanto tale.

Calando tali principi al caso concreto, l’iniziativa culturale organizzata dall’associazione del Comune di Rimini non era una semplice manifestazione teatrale, in cui il pubblico si limita ad assistere ad uno spettacolo, bensì un percorso che prevedeva una partecipazione attiva da parte dello spettatore, che sarebbe entrato bendato all ‘interno di un “labirinto ” accompagnato da una guida “nella ricerca della soluzione “.

La circostanza che il percorso prevedeva l’ingresso delo spettatore con gli occhi bendati, dunque impossibilitato ad accorgersi di eventuali ostacoli, rendono un attività solitamente innocua, come quella teatrale, potenzialmente pericolosa.

Trattandosi, dunque, di attività pericolosa, il danneggiato può limitarsi a fornire la prova del danno e del nesso di causalità, mentre spetta a colui che esercita tale l’attività dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Dall’istruttoria risulta provato che l ‘attore il giorno 25/10/2014 ha partecipato, insieme ad alcuni familiari e amici, al percorso sensoriale denominato presso il Teatro di Rimini e che si è infortunato al piede destro mentre effettuava il percorso in questione.

L’attore ha inoltre depositato documentazione sanitaria, da cui emerge che il 26/10/2014 si è recato al pronto soccorso dell ‘Ospedale di Rimini, lamentando che il giorno precedente era caduto da un ‘altezza di circa 50 cm, riportando un trauma al piede destro.

Il CTU ha riconosciuto il nesso di causalità con l ‘evento traumatico descritto, ergo ne deriva che il danneggiato ha assolto ai propri oneri probatori, mentre, invece, il Comune convenuto non ha dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il Comune si è limitato ad affermare che, in occasione dello spettacolo erano state rimosse le poltrone delle prime dieci file della platea del teatro e che gli unici dislivelli presenti erano di circa 15 -16 cm, mentre l’unico gradino di circa 50 cm era protetto da ringhiere inamovibili.

Ad ogni modo, evidenzia il Giudice, tali circostanze non sono sufficienti per escludere la responsabilità del Comune in quanto nulla viene detto circa le caratteristiche del percorso sensoriale che gli spettatori erano chiamati a percorrere.

La presentazione definiva tale percorso come “labirinto”, dunque verosimilmente la platea del teatro è stata liberata dalle poltrone per consentire la realizzazione di un particolare allestimento.

Ed ancora, il Comune non ha neppure individuato (come invece avrebbe potuto fare ) il soggetto che ha accompagnato l’attore durante il percorso, che avrebbe potuto riferire circostanze utili per ricostruire meglio l ‘accaduto.

Tali e tante circostante conducono a una responsabilità esclusiva dell’evento in capo al Comune.

Venendo, pertanto, al ristoro delle lesioni fisiche subite dall’attore, il CTU ha accertato che ” il Sig. …… quali conseguenze dell’evento avvenuto il giorno 25 ottobre 2014, ha riportato traumatismo con diagnosi d i Pronto Soccorso del 26.10.14 di “frattura diafisi quinto metatarso piede dx” (… ) In merito al quesito relativo all’accertare se le predette lesioni siano causalmente ri conducibili, in termini esclusivi o concorrenti, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l’evento lesivo per cui è causa, tenuto conto anche delle contestazioni del convenuto circa l’altezza del dislivello da cui l’attore sarebbe caduto, si può rilevare che per quanto riguarda il suddetto traumatismo, la dinamica dell’evento e le evidenze cliniche emerse in occasione delle visite mediche effettuate e documentate, consentono di confermare i dati emersi nel corso della attuale visita e di supportarne la riconducibilità all’evento in esame “.

” … in base ai riscontri obiettivi raccolti in occasione della visita effettuata durante l’espletamento della consulenza tecnica, considerata la documentazione agli atti, si ritiene che attualmente sussistano postumi permanenti riconducibili agli esiti di frattura diafisaria del 5° metatarso del piede destro con pregresso rilievo radio grafico di modica scomposizione del focolaio e lieve diastasi dei monconi; si ritiene pertanto di valutare la sussistenza di danno biologico, computabile nella misura del 3 (tre)%…con un periodo complessivo di 120 (centoventi) giorni, di cui giorni 30 (trenta) al 100%, 30 (trenta) al 75%, 40 (quaranta) al 50% e 20(venti) al 25% “.

Riguardo alla richiesta di parte attrice di personalizzazione del danno, il Giudice sottolinea che la liquidazione secondo le Tabelle milanesi già comprende la voce del pregiudizio morale , essendo previsti valori monetari medi, corrispondenti alle conseguenze standard della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo -funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati secondo una determinata percentuale – onde consentire un’adeguata personalizzazione della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.

Ebbene, l’attore non ha allegato le ulteriori conseguenze negative, in termini di sofferenza e di danni alla sfera dinamico -relazionale, che sarebbero derivate dal sinistro in questione, diverse da quelle già considerate nella liquidazione del danno da invalidità temporanea e permanente.

Riguardo la richiesta di ristoro delle spese stragiudiziali , viene evidenziato che ” il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per attività svolta da un legale nella fase precontenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio.

Nel caso di specie, non vi è stata fornita la prova che al danneggiato sia stato richiesto il pagamento di un compenso per l’attività svolta dal legale nella fase delle trattative stragiudiziali, risultando insufficiente la produzione di una semplice nota spese.

Congrue e riconosciute, invece, le spese di CTP per euro 400,00.

Infine, vi è da tenere in considerazione che l’attore ha percepito dall’INAIL a titolo indennizzo per l ‘infortunio occorsogli la somma totale di euro 167,49 per indennità di malattia, che andrà detratta.

All’attore, dunque, spetta l’importo complessivo di euro 12.040,24 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Le spese , comprensive dei costi per l ‘avvio del procedimento di mediazione e di CTU, seguono la regola della soccombenza.

Riassumendo, il Tribunale di Rimini, accerta e dichiara la responsabilità del Comune per l’evento dannoso occorso all’attore e lo condanna al risarcimento dei danni, liquidati in euro 12.040,24 , oltre rivalutazione; al pagamento delle spese di lite per euro 4.835,00, oltre spese e accessori; al pagamento delle spese di mediazione e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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