I costi della cerimonia, per la Suprema Corte di Cassazione, sono da considerarsi pesi ereditari e se sostenuti da un soggetto diverso dall’erede vanno quindi rimborsati

Aveva agito in giudizio nei confronti dell’unico erede di una donna defunta, di cui si era fatto carico del funerale, per ottenere il rimborso delle spese sostenute. L’attore riteneva, infatti, che tali spese fossero da considerare ‘pesi ereditari’, ai sensi dell’articolo 752 del codice civile.
L’erede, a sua volta si era opposto evidenziando come il soggetto che lo aveva chiamato in causa, aveva in realtà pagato la cerimonia funebre con soldi prelevati dal libretto al portatore della defunta. Inoltre, si sarebbe anche appropriato di tutti i mobili dell’abitazione della defunta.
La domanda attorea veniva rigettata sia in primo grado che in appello; la vicenda, quindi, approdava in Corte di Cassazione su iniziativa degli eredi del soggetto che aveva promosso la causa, che nel frattempo era a sua volta defunto. I ricorrenti, in particolare, ribadivano quanto già evidenziato nei precedenti gradi di giudizio, ossia che le spese funerarie dovevano considerarsi “pesi ereditari” e che, quindi, le stesse dovessero essere poste a carico dell’erede della defunta.
I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 28/2012 hanno ritenuto di dover accogliere il ricorso, in quanto fondato, annullando la sentenza di secondo grado e rinviando la questione alla Corte di Appello affinché si pronunciasse nuovamente sulla base del principio secondo cui le spese per il funerale sono effettivamente da considerarsi oneri che sorgono una volta che si sia aperta la successione del defunto e che sono posti a carico degli eredi, se questi abbiano accettato l’eredità.
Per i Giudici del Palazzaccio, quindi, se tali spese sono state anticipate da un soggetto diverso dall’erede, questi avrà diritto al rimborso, salvo il caso che si tratti di spese eccessive, sostenute contro la volontà dell’erede stesso.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui