Per la Cassazione, in caso di ipotesi di guida in stato di ebbrezza, è inutilizzabile l’accertamento del tasso alcolemico senza l’avviso della possibilità di farsi assistere da un legale

In sede di merito era stato giudicato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica che gli era costato la condanna alla pena di un anno e sei mesi di arresto, oltre al pagamento di un’ammenda pari a tremila euro e alla sospensione della patente di guida per due anni.

L’imputato, nel ricorrere per cassazione, aveva dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 186 Cod. str. e 114 disp. att. cod. proc. pen. A suo avviso la Corte di Appello aveva erroneamente rigettato il motivo con il quale si censurava la decisione del giudice di primo grado relativamente alla eccepita nullità derivante dal fatto che i verbalizzanti avevano omesso, prima di sottoporlo al prelievo ematico eseguito dai medici dell’ospedale di Locri, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La Cassazione, con la sentenza n. 11722/2019, ha chiarito come la giurisprudenza di legittimità abbia progressivamente consolidato l’orientamento secondo il quale gli organi di polizia giudiziaria che intendono far eseguire il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico su persona che, siccome conducente coinvolto in un incidente stradale, sia stata condotta presso una struttura sanitaria, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il tutto a condizione che “l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato”.

Nel caso in esame la Corte di Appello aveva chiaramente ritenuto decisivo che fosse stato instaurato un protocollo terapeutico, in conseguenza del coinvolgimento dell’imputato in un incidente stradale dal quale gli era derivata una compromissione dello stato di salute.

Ciò rendeva l’accertamento, indicato come ‘misurazione del tasso alcolemico’, funzionale alla finalità curativa e attribuiva alla richiesta dei carabinieri “rilievo esclusivamente marginale”.

Tuttavia, secondo la Cassazione, il Giudice di secondo non aveva accertato che l’esame del tasso alcolemico fosse stato disposto dai sanitari a prescindere dalla sollecitazione rivolta dai Carabinieri; anzi lasciava intendere il contrario, enfatizzando la connessione con il protocollo medico ed evidenziandone la marginalità – e non già l’ininfluenza – della richiesta dei militari.

Pertanto – concludono gli Ermellini – nell’occasione doveva essere dato all’imputato il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. L’omissione di tale adempimento determina l’inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento, con la conseguenza della assenza di prova dello stato di ebbrezza al tempo della guida del ricorrente. Da li la decisione di annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

La redazione giuridica

Leggi anche:

PRELIEVO EMATICO DOPO INCIDENTE, NESSUN AVVISO SE PER FINALITÀ CURATIVE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui