In caso di incidente stradale l’accompagnatore ha sempre diritto al risarcimento dei danni subiti, anche se con meno di dieci anni di patente

L’articolo 122 del codice della strada prevede che prima del conseguimento della patente gli alunni delle scuole guida possano esercitarsi alla con il cosiddetto ‘foglio rosa’, che consente di circolare in auto purché con a bordo un accompagnatore che abbia conseguito la patente da almeno dieci anni.
La Corte di Cassazione, con una sentenza del 19 luglio 2016 (n. 14699) ha chiarito il principio secondo cui, in caso di sinistro stradale cusato da un guidatore in possesso del ‘foglio rosa’, l’accompagnatore ha sempre diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito, anche se privo del requisito dei 10 anni di patente previsto dalla legge.
La Suprema Corte, nello specifico, si è pronunciata sul contenzioso aperto nei confronti di una compagnia assicuratrice da una ragazza che si trovava nella vettura di un’amica in possesso del ‘foglio rosa’ in occasione di un incidente.
L’assicurazione, a fronte della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla giovane, rigettava la domanda in virtù del fatto che la stessa era in possesso della patente di guida da meno di dieci anni e pertanto, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, avrebbe concorso nella causazione del sinistro.
La danneggiata si rivolgeva pertanto al Tribunale che, in primo grado, accoglieva la sua istanza. Per il giudice, infatti, se è vero che chi guida con foglio rosa deve essere assistito da un soggetto che abbia la patente da più di dieci anni, il fatto che venga violata questa regola non comporta che possa essere negato il risarcimento in caso di sinistro stradale.
Investita della vicenda la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale chiarendo che “colui che, dotato di patente di guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cosiddetto ‘foglio rosa’ e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello del trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore affidatario”.
 
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