Confermata dal CTU la compromissione della capacità olfattiva, non riconosciuta dall’Inail, con riconoscimento di una percentuale invalidante permanente del 8%, nonché la depressione maggiore cronica moderata, anche questa non riconosciuta dall’Inail, con riconoscimento di una percentuale invalidante permanente del 25% (Tribunale di Massa, Sez. lavoro, Sentenza n. 204/2021 del 02/11/2021-RG n. 31/2018)

Il lavoratore conviene a giudizio l’Inail per ottenere un maggiore grado di invalidità globale, e quindi di riduzione dell’integrità psicofisica in relazione alla malattia professionale contratta durante la propria attività di Operaio Falegname, con la conseguente esposizione all’inalazione continua di polveri derivanti dalle lavorazioni suddette, precisamente una forma di eteroplasia delle fosse nasali, patologia di natura oncologica riconosciuta dall’Inail con riconoscimento di una percentuale invalidante complessiva del 10% di riduzione dell’integrità psicofisica totale, grado di invalidità che, però, l’Istituto assicuratore, aveva mantenuto inalterato a seguito di nuova domanda di aggravamento per compromissione della capacità olfattiva.

Il lavoratore, inoltre, deduce un intervenuto stato psichico di depressione non riconosciuto dall’Istituto.

Il Giudice dispone due CTU, una di carattere psichiatrico e una di carattere otorinolaringoiatrico.

Preliminarmente, sulla improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura amministrativa, viene evidenziato che al provvedimento di rigetto del 4 luglio dell’anno 2016 opposto dall’Istituto alla seconda domanda di aggravamento presentata dal lavoratore il 20 dicembre dell’anno 2016 non è seguito, come avrebbe dovuto essere, il ricorso amministrativo alla Commissione collegiale per una revisione del primo giudizio negativo sulla denuncia di aggravamento presentata dal ricorrente.

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere -dovere del Giudice di merito, da esercitarsi, ai sensi dell’art. 423, comma 2, C.P.C., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove l’improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal Giudice entro detto termine, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso amministrativo, prevale l’azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale, né la relativa questione può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.

Ebbene, l’eccezione di improcedibilità, sollevata dall’Inail nell’atto di costituzione in giudizio, non è stata riproposta all’attenzione del Giudice in prima udienza di trattazione e quindi non è stata rilevata, di talchè ne consegue il rigetto.

Passando al merito della controversia, dall’esame complessivo dell’istruttoria, viene ritenuto pacifico che il lavoratore-ricorrente, a causa dell’attività lavorativa di falegname svolta per oltre 25 anni, è stato sottoposto alle inalazioni continue di polveri derivanti dalle lavorazioni.

Nello specifico, la CTU ha accertato “malattie professionali per adenocarcinoma delle fosse nasali a medio grado di differenziazione, rimosso chirurgicamente con intervento di resezione endoscopica, in via di emicraniectomia, eseguito presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria degli Spedali Civili di Brescia il 7 agosto dell’anno 2015 e riconosciuto dall’Inail come eteroplasia delle fosse nasali di natura tecnopatica, con una percentuale di riduzione dell’integrità psicofisica del 10% della globale, per alterazione della funzione olfattiva, non riconosciuta dall’Istituto, ma sussistente con riconoscimento di una percentuale invalidante permanente del 8%, nonché per depressione maggiore cronica moderata, anche questa non riconosciuta dall’Inail, con riconoscimento di una percentuale invalidante permanente del 25%, dalle quali è derivata al lavoratore medesimo una riduzione della sua capacità lavorativa e della sua integrità psicofisica globale complessiva del 43%,che, cumulata con altre posizioni di danno biologico collegate ad altre patologie professionali già riconosciute dall’Istituto, comporta una percentuale invalidante complessiva, con l’applicazione della formula a scalare, da determinarsi nel 48% della totale, percentuale superiore al limite di legge per la riconoscibilità del diritto alla prestazione rivendicata e da ritenere sussistente già alla data di presentazione della seconda domanda amministrativa da parte del ricorrente (20 dicembre dell’anno 2016).”

Le conclusioni dei Consulenti vengono condivise e il Giudice del Lavoro dichiara il carattere tecnopatico dell’ulteriore malattia denunciata dal lavoratore, con conseguente condanna per l’Istituto a costituire, liquidare e corrispondere la relativa rendita cumulativa per il danno biologico globale.

Inoltre, l’Inail viene condannato a rifondere le spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre spese genali e accessori.

Così, pertanto, conclude il Tribunale: “dichiara che il lavoratore ***** a cagione delle attività di lavoro di Operaio Falegname addetto alla lavorazione di molteplici tipologie di legni, svolta, per larga parte della sua lunga carriera lavorativa perdurata per circa ventisei anni, esattamente dall’anno 1989 all’anno 2015, con la con seguente esposizione all’inalazione continua ed in quantità notevoli di polveri derivanti dalle lavorazioni suddette, ha contratto, come accertato dalle CTU mediche in atti espletate, in base a tutti gli accertamenti svolti, malattie professionali diagnosticate per adenocarcinoma delle fosse nasali a medio grado di differenziazione, rimosso chirurgicamente con intervento di resezione endoscopica, in via di emicraniectomia, eseguito presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria degli Spedali Civili di Brescia il 7 agosto dell’anno 2015 e riconosciuto dall’Inail come eteroplasia delle fosse nasali di natura tecnopatica, con una percentuale di riduzione dell’integrità psicofisica del 10% della globale, confermata dal CTU medico di riferimento, per alterazione della funzione olfattiva, non riconosciuta dall’Inail, ma accertata invece dal CTU medico di riferimento, con riconoscimento di una percentuale invalidante permanente del 8%, nonché per depressione maggiore cronica moderata, anche questa non riconosciuta dall’Inail, ma accertata invece dal CTU medico di riferimento, con riconoscimento di una percentuale invalidante permanente del 25%, dalle quali è derivata al lavoratore medesimo una riduzione della sua capacità lavorativa e della sua integrità psicofisica globale complessiva del 43%, che, cumulata con altre posizioni di danno biologico collegate ad altre patologie professionali già riconosciute dall’Istituto assicuratore a favore del ricorrente, comporta una percentuale invalidante complessiva della persona del ricorrente, con l’applicazione della nota formula a scalare, da determinarsi nel 48% della totale, percentuale superiore al limite di legge per la riconoscibilità del diritto alla prestazione rivendicata e da ritenere sussistente già alla data di presentazione della seconda domanda amministrativa da parte del ricorrente (20 dicembre dell’anno 2016).”

Avv. Emanuela Foligno

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