Il Consiglio Nazionale Forense si è espresso in merito al comportamento di quegli avvocati che cercano incarichi col pretesto delle condoglianze

Si può configurare come illecito disciplinare il comportamento di chi, da avvocato, cerca incarichi col pretesto delle condoglianze.
A dirlo è il Consiglio Nazionale Forense, con la pronuncia numero 130/2017.
Secondo Il CNF, il comportamento dell’avvocato che cerca incarichi col pretesto delle condoglianze è contrario al decoro e alla correttezza professionale. E questo a prescindere dall’effettivo legame di amicizia con il defunto.
Secondo la pronuncia, infatti, l’avvocato che utilizza la scusa delle condoglianze per inviare i propri recapiti di studio ai familiari della vittima di un incidente stradale, integra un illecito disciplinare.
Questo perché tale comportamento è finalizzato a ottenere l’incarico professionale per la gestione del contenzioso che ne può conseguire
Si tratta infatti di un comportamento assolutamente contrario ai doveri di correttezza e decoro.
Nel caso di specie, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della censura nei confronti di un legale.
Questi, pochi giorni dopo che un uomo era rimasto vittima di un omicidio stradale cagionato da un automobilista in stato di ebbrezza, aveva inviato un telegramma ai familiari.

In questa occasione, aveva millantato un’amicizia inesistente con il defunto per offrire la propria assistenza legale.

Per il CNF, peraltro, dinanzi a una simile circostanza non è rilevante indagare circa gli effettivi legami che legavano l’avvocato al defunto.
Questo in quanto è indubbia la finalità perseguita con il telegramma. Vale a dire, quella di chiedere incarichi col pretesto delle condoglianze.
Infatti, nel testo, dopo aver manifestato il proprio cordoglio, il legale non si era limitato a offrire la propria assistenza in maniera amichevole.
L’avvocato aveva addirittura fornito i recapiti telefonici suoi e della moglie, anch’ella avvocato, e aveva indicato l’indirizzo del suo studio.
Tale circostanza ha esonerato il consiglio territoriale dall’indagare sull’effettivo rapporto sussistente tra l’avvocato e il defunto. Questo perché è stato comunque stabilito che tale comportamento non era conforme alla correttezza e al decoro professionale.
 
 
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