Infezione nosocomiale e decesso del paziente (Cassazione civile, sez. III, 24/07/2023, n.22204)

Tardiva diagnosi e inadeguato trattamento di infezione nosocomiale conducono al decesso del paziente.

La Compagnia assicurativa impugna in Cassazione la decisione della Corte di Appello di Palermo.

La vicenda trae origini dalla chiamata in giudizio da parte dei congiunti del paziente deceduto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso causato da un’infezione nosocomiale tardivamente diagnosticata e non adeguatamente trattata, dopo un ricovero dovuto a un incidente stradale.

Riguardo i profili della RCA gli attori erano stati risarciti in via transattiva attraverso la complessiva somma di euro 310.000,00 dall’assicurazione del responsabile del sinistro.

L’Assicurazione dell’Ospedale eccepiva sia l’estinzione dell’obbligazione per l’intervenuta transazione, sia l’inoperatività delle due polizze sussistenti con l’ASP in ragione del regime temporale correlato alla tipologia “claims made”. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e quella di garanzia assicurativa della ASP.

La Corte di appello disattendeva il gravame osservando che: la transazione con l’assicurazione e il relativo pagamento non impedivano la domanda avverso la Struttura sanitaria quale condebitore solidale, fermo che non era stata svolta alcuna domanda di regresso o di accertamento in vista del regresso.

La vicenda approda in Cassazione su impulso sempre dell’Assicurazione della Struttura Sanitaria che articola numerose censure. Per quanto qui di interesse, con due di esse si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1304, 1346 e 1362, c.c., poiché la Corte di Appello avrebbe errato ritenendo che il pagamento da parte dell’ assicuratore del responsabile del sinistro stradale, assolvesse al pagamento della franchigia inerente alla polizza stipulata da ASP con diversa Compagnia assicuratrice, atteso che la condotta di terzi non poteva aver incidenza al riguardo, a differenza dei pagamenti sopportati dal contraente assicurato.  

E’ stato chiarito che l’art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia per oggetto l’intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata.

E’ la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione

Se  la transazione tra il creditore e uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l’ha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Pertanto, a nulla rileva il fatto che non sia stata fatta domanda per il regresso, o in vista di questo, stante la solidarietà verso il creditore, perché, nel caso, ciò che incide è la transazione del creditore stesso con uno dei debitori in solido, tali ritenuti senza censure dalla stessa sentenza impugnata, ai suoi propri fini decisori.

La franchigia aggregata fa univoco riferimento all’esposizione dell’assicurato, al netto dunque, di quanto pagato da altri corresponsabili, non considerando, pertanto, quest’ultima erogazione come fosse stata sopportata e ricadesse sull’assicurato medesimo.

La Corte cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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