Infortunio in itinere: il calcolo del danno differenziale rispetto all’indennizzo dell’Inail

Infortunio in itinere: la Suprema Corte torna sui principi di calcolo del danno differenziale rispetto all’indennizzo Inail.

Infortunio in itinere: Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 26117 del 27/09/2021 : “Nel caso in cui alla vittima di un danno iatrogeno spetti un indennizzo dall’INAIL, il credito aquiliano residuo va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto all’importo del c.d. danno-base (ossia il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito).

La Suprema Corte interviene sui criteri di calcolo del danno differenziale chiarendo che per determinare l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al credito aquiliano per il danno-base si deve utilizzare il criterio c.d. “per poste” di danno, sottraendo l’indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.

A causa di un sinistro stradale, rientrante nella tipologia di infortunio in itinere, senza responsabilità di terzi, un lavoratore subiva lesioni personali che assumeva essersi aggravate a causa delle cure mediche incongrue ricevute.

La Corte d’Appello, adita dal lavoratore, liquidava un maggiore importo, determinato in base alla differenza tra il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, e l’indennizzo per danno biologico permanente ricevuto dall’INAIL.

Entrambe le parti ricorrono in Cassazione, lamentando l’errato calcolo del differenziale: secondo l’azienda sanitaria occorreva sottrarre dal credito risarcitorio anche le poste indennitarie ulteriori rispetto al danno biologico permanente; il danneggiato censurava la determinazione sia del minuendo della sottrazione (il risarcimento avrebbe dovuto comprendere la c.d. personalizzazione) che del sottraendo (l’indennizzo era stato decurtato per intero e non solo per la quota relativa all’aggravamento).

La Suprema Corte, relativamente al calcolo del differenziale negli infortuni in itinere, afferma l’applicabilità della compensatio lucri cum damno tra indennizzo INAIL per danno biologico permanente e credito aquiliano per danno biologico permanente, in conformità al recente arresto delle Sezioni Unite (n. 12566/2018).

La Corte precisa, inoltre, che il danno differenziale deve essere determinato col criterio c.d. “per poste” di danno: vale a dire sottraendo l’indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano destinati a ristorare pregiudizi identici.

Applicando il criterio per poste, le voci del danno biologico temporaneo, del danno morale e della personalizzazione del danno biologico permanente in nessun caso possono essere intaccate dal diffalco.

Parallelamente i crediti per inabilità temporanea al lavoro e per spese mediche, di natura patrimoniale, di norma rimangono estranei al calcolo del danno differenziale, in quanto attinenti a pregiudizi integralmente ristorati dall’INAIL.

Nella decisione a commento viene indicato il procedimento per operare il diffalco quando l’indennizzo sia corrisposto in forma di rendita.

Ovverosia: si deve scorporare la quota della rendita destinata al ristoro del danno biologico da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente. Prima della sottrazione ciascuna rendita andrà previamente capitalizzata e sommata ai ratei già riscossi, opportunamente rivalutati.

In pratica, il criterio corretto consiste nell’imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell’indennizzo INAIL rispetto al danno -base.

Il riconoscimento della compensatio lucri cum damnotra indennizzo INAIL e danno risarcibile, fondato sulla omogeneità del danno da ristorare, è coerente con la scelta del criterio del calcolo del danno differenziale all’esito della comparazione tra poste della stessa natura.

Tale criterio è corollario a sua volta del principio per cui esulano ab origine dalla copertura assicurativa INAIL alcune voci di danno tra cui il biologico temporaneo, il morale ed i pregiudizi esistenziali, la personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico (Cass. n. 4972/2018).

Nella decisione si procede poi alla combinazione del differenziale INAIL con il differenziale iatrogeno, e viene affermato che l’indennizzo INAIL deve essere previamente detratto dal danno-base e solo l’eventuale residuo andrà scomputato dal risarcimento dovuto per l’aggravamento.

Tra i principi fondamentali richiamati nella interessante decisione a commento vi è il criterio di liquidazione del danno iatrogeno che scaturisce dalla differenza tra il valore monetario del danno complessivo e quello del danno-base e non invece tra le percentuali di invalidità, poiché mentre l’evento di danno ha natura unitaria, le conseguenze dannose, oggetto di liquidazione, gravano sul danneggiante solo per la parte che è conseguenza immediata e diretta della sua condotta.

Conclusivamente, nel caso di infortunio in itinere: il calcolo del danno differenziale rispetto all’indennizzo dell’Inail deve essere eseguito secondo il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui alla vittima di un danno iatrogeno spetti un indennizzo dall’INAIL, il credito aquiliano residuo va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto all’importo del c.d. danno-base (ossia il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito)”, cui dovrà attenersi la Corte d’appello in sede di rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

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