Nel caso di menomazioni concorrenti sulla stessa articolazione per la determinazione della misura dei postumi permanenti non si applica la formula a scalare (Tribunale di Roma, Sez. III Lavoro, Sentenza n. 3580/2021 del 15/04/2021- RG n. 38692/2019)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere accertato e dichiarato che l’infortunio sul lavoro patito in data 13.9.2016 ha causato inabilità permanente nella misura del 16% con conseguente diritto alla corresponsione della rendita.

Si costituisce in giudizio l’INAIL, contestando la fondatezza nel merito del ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e, all’esito della fase istruttoria, il Giudice ritiene la domanda fondata.

In data 13 settembre 2016, il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro i cui postumi venivano complessivamente valutati dall’Inail nella misura del 9%, con conseguente liquidazione del relativo indennizzo.

L’infortunato non condivide tale valutazione ed invoca il riconoscimento dei postumi permanenti nella misura del 16%.

Dalla CTU si evince: “premesso che il ricorrente è affetto da Esiti di trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione LCA e parziale LCP, lesione del LCM e del menisco esterno trattato con meniscectomia artroscopia con discreta lassità capsulo -legamentosa e impegno funzionale….(..)….in conseguenza dell’ infortunio del 13 settembre 2016, al periziando sia derivata una invalidità permanente (danno biologico permanente) nella misura del 12% (dodici per cento) della totale: lesione con lassità del LCA e LCP 7 % (280), lesione del Legamento collaterale mediale 3% (278), meniscectomia chirurgica 2% (282)….(..).. trattandosi di menomazioni concorrenti sulla stessa articolazione, non trova applicazione la formula a scalare”.

Il tribunale, considera seri e completi gli accertamenti clinici compiuti, e condivide appieno le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dopo accurata anamnesi e visita del paziente.

E’ da ritenersi quindi accertato il diritto del ricorrente alla liquidazione dell’indennizzo corrispondente ad un danno biologico nella misura del 12 % (v. art. 13 D. Lgs. 28/2000) .

In ragione di ciò l’Inail è tenuta a liquidare in favore dell’infortunato la differenza rispetto all’indennizzo già erogato per la misura del 9%, oltre interessi dalla maturazione del diritto.

In considerazione del fatto che la percentuale di invalidità accertata in giudizio è di poco superiore a quella riconosciuta dall’INAIL e comunque inferiore rispetto a quella del 16% necessaria per il riconoscimento della rendita, richiesta in via principale dal ricorrente, le spese di lite vengono compensate nella misura della metà.

Le spese di CTU, invece, vengono poste a carico integrale dell’INAIL.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accerta e dichiara che dall’infortunio occorso al ricorrente in data 13.9.2016 , è derivata una lesione dell’integrità psicofisica nella misura del 1 2%; condanna l’ l’INAIL a liquidare al ricorrente la differenza; compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell’INAIL la restante metà delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte ricorrente liquidate in euro 1.300,00, oltre accessori.

Spese di CTU Medico-Legale poste a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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