Un’ordinanza del Tribunale di Bologna ha fatto il punto sulla possibilità di interrompere la erogazione di acqua ai condomini morosi

È legittimo interrompere la erogazione di acqua ai condomini morosi? Un’ordinanza del Tribunale di Bologna ha fornito precisazioni in merito.
Per i giudici, l’acqua è un bene essenziale e bisogna garantire il quantitativo minimo vitale anche ai condomini che non pagano.

Pertanto, interrompere la erogazione di acqua ai condomini morosi non è un’opzione percorribile.

Secondo il Tribunale, infatti, occorre garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno.
Nel caso di specie, i giudici si sono pronunciati sul ricorso dell’amministratore di un condominio che aveva chiesto al giudice l’autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati (riscaldamento, antenna tv e acqua) nei confronti di una condomina morosa.
Il condominio, a seguito della morosità della donna, aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. La morosità, inoltre, era aggravata dai cospicui consumi.
Per questa ragione, era stato proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. e chiesto al giudice di interrompere la erogazione di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall’antenna televisiva condominiale.
Questo facendo riferimento al 3° comma dell’art. 63 disp. att. c.c. in caso di morosità nel pagamento delle quote condominiali.
Il giudice, dando atto della pacifica durata della morosità della donna e dell’astratta applicabilità dell’art. 63, 3° comma, disp. att. c.c., in forza del quale, “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”, ha ritenuto, tuttavia, di aderire all’orientamento che nega la sospensione dei servizi “essenziali”.

Questo perché occorre distinguere “fra servizi essenziali e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.)”.

Sulla base di tali premesse, per cui interrompere la erogazione di acqua ai condomini morosi non è possibili in quanto di parla di servizi essenziali, il giudice ha deciso che “ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite”.
Ciò non vale ovviamente per il servizio dell’antenna televisiva centralizzata che quindi, nel caso di specie, può essere sospeso.
 
 
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