Intervento del FGVS (Fondo garanzia vittime della strada) (Cassazione civile, sez. III, dep. 14/02/2023, n.4455).

Intervento del FGVS e relativi oneri probatori della parte danneggiata.

L’automobilista cita a giudizio l’Assicurazione designata dal FGVS per ottenere il risarcimento dei danni subiti allorquando, alla guida della sua vettura, aveva dovuto sterzare bruscamente sulla destra – andando a terminare la corsa all’interno della cunetta che delimitava il margine della carreggiata – per evitare la collisione con un autotreno che, sorpassandola, si era spostato pericolosamente verso la opposta corsia di marcia.

Il Giudice di Pace sentenziava per un paritario concorso di responsabilità e liquidava la metà dei danni patiti dall’automobilista.

Il Tribunale di Avellino, successivamente adito quale Giudice di appello, accoglieva il gravame dell’Assicurazione e rigettava integralmente la pretesa risarcitoria.

A fondamento di tale decisione veniva specificato che “nelle cause contro il FGVS -Fondo di garanzia Vittime della strada-, onere dell’attore è provare, in primo luogo, le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto”.

Secondo il Giudice di secondo grado, il materiale probatorio risultava incerto ed evidenziava:

-gli agenti della Polizia stradale intervenuti subito dopo il sinistro avevano attribuito il sinistro a un colpo di sonno e alla distrazione dello stesso danneggiato, dovuti al fatto che aveva passato la notte ad assistere il padre in ospedale;

-le dichiarazioni dei testi escussi non corrispondevano a quanto dedotto dal danneggiato; infatti, mentre questo aveva dichiarato che non vi era stato alcun impatto fra l’autotreno e il proprio veicolo, i testi avevano descritto un urto tra la parte laterale posteriore del TIR e quella anteriore sinistra della vettura; urto che non soltanto non era stato dichiarato, ma non aveva neppure trovato riscontro sulla vettura; oltre a ciò tali testimoni non erano stati menzionati nel rapporto della Polstrada.

L’automobilista ricorre in Cassazione denunciando, con i primi due motivi, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per illogica e insufficiente motivazione.

Le censure vengono considerate inammissibili.

L’omesso esame di fatti decisivi lamentato riguarda  il tema delle lesioni che l’automobilista avrebbe riportato nel sinistro. Ciò è del tutto inconferente rispetto alla ricostruzione delle modalità del sinistro e al fatto (ritenuto dal Tribunale non adeguatamente provato) che ad esso abbia concorso la manovra di un autotreno rimasto non identificato.

Con il terzo, quarto e quinto motivo, il ricorrente contesta –in sintesi- l’omessa valutazione delle prove ai fini dell’accertamento dinamica del sinistro.

Sulla ritenuta inattendibilità dei testi escussi, gli Ermellini precisano che non è stata censurata specificamente la motivazione addotta dal Tribunale a giustificazione della valutazione di inattendibilità, ma il fatto che sia l’automobilista, che i testi, avevano fatto riferimento alla condotta colposa del conducente dell’autotreno, cosicché non sussisterebbe alcuna contraddizione fra le due prospettazioni.

Ad ogni modo, non risultano contestate le ragioni della ritenuta inattendibilità (che concerne, in primis, il fatto stesso che i testi abbiano realmente assistito al sinistro), da ciò conseguendo che non risulta adeguatamente censurata la conclusione del Tribunale secondo cui la pretesa difetta di sufficienti prove a sostegno.

La sola inattendibilità dei testi, viene precisato dagli Ermellini, è sufficiente a giustificare la carenza probatoria e conseguentemente il rigetto della pretesa azionata.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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