Trauma facciale e contusioni per sinistro stradale (Tribunale Latina, Sentenza n. 651/2023 pubblicata il 17/03/2023).

Trauma facciale e contusioni multiple al pedone investito sulle strisce.

La danneggiata deduce che in data 10 ottobre 2011, alle ore 19:30 circa, uscendo da locale ove prestava attività lavorativa,  mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall’autovettura Lancia Y, che non arrestava la marcia per favorire il diritto A seguito dell’evento riportava lesioni e le diagnosticavano trauma contusivo piatto tibiale ginocchio sinistro con slo, contusione ginocchio dx, contusione bacino, escoriazione mano dx.

Poiché in esito all’investimento era proiettata violentemente sull’asfalto battendo il volto, per i dolori si rivolgeva al medico dentista che diagnosticava retrazione del bordo alveolare, con mobilizzazione di alcuni elementi dentari superiori e inferiori, lesione fratturativa radicolare del III superiore sx e brevi residui del V e VI superiore dx. Oltre a ciò, la danneggiata ritiene di avere riportato alterazioni delle condizioni di vita per il pregiudizio alla deambulazione, con danni psichici.               

Il convenuto deduce che il trauma facciale veniva lamentato per la prima volta a distanza di circa un mese dall’accaduto con integrazione del Verbale di P.S. (09.11.2011) e che, comunque, le lesioni sono incompatibili con l’entità dei danni lamentati.

La Compagnia assicuratrice, ricalca le affermazioni del proprio assicurato in punto di entità dei postumi e deduce che trattandosi di infortunio in itinere è tenuta al versamento del solo danno differenziale.

Dalle prove testimoniali emerge la conferma che il veicolo Lancia investiva l’attrice mentre attraversava sulle strisce pedonali.

La Compagnia formulava offerta banco iudicis per euro 17.500,00, di cui euro 10.500,00 per sorte capitale, euro 7.000,00 per onorari di causa, a cui va aggiunto l’importo di euro 11.100,00 corrisposto ante causa.                               

Preliminarmente il Tribunale evidenzia la circostanza che la danneggiata riusciva a rimettersi alla guida nell’immediatezza del fatto per recarsi in Ospedale, ciò significa che l’impatto subito non sia stato di grave entità.

Per quanto concerne l’asserito trauma facciale, evidenzia che di essi non vi è menzione né sul modulo di intervento del 118, né nell’esame obiettivo e diagnosi effettuati dal Medico del Pronto Soccorso. Il Trauma facciale è menzionato sulla cartella clinica del P.S. come integrazione apportata successivamente, in data 09.11.2011, quindi dopo 1 mese dall’evento, dal Medico responsabile del P.S. su richiesta della stessa danneggiata.                                        

Si legge nella CTU: “Le modalità dell’incidente hanno effettivamente determinato trauma contusivo ginocchio dx e sx, trauma del bacino, trauma colonna lombosacrale, trauma contusivo mano dx, effetti negativi sul piatto tibiale con conseguente  frattura da impatto in valgo rotazione esterna, edema ed ecchimosi dei tessuti molli bilat……resta più difficile considerare che il danno vantato dalla paziente a carico dell’apparato masticatorio possa essere considerato conseguenza dell’evento”.   

Su tale ultimo aspetto precisano i CTU: “la sola piccola lesione fatturativa radicolare del III sup. sin. può essere considerata con alta probabilità in relazione all’evento traumatico, quindi in nesso causale con esso, mentre gli altri reperti descritti debbano essere considerati visto i caratteri anatomopatologici, preesistenti all’evento traumatico. Cioè possiamo affermare che prima dell’evento traumatico preesisteva a carico dell’apparato masticatorio una condizione di rimaneggiamento strutturale diffuso, che la mobilizzazione di alcuni elementi dentari possa essere considerata legata alla retrazione ossea alveolare che per i suoi caratteri  anatomopatologici è preesistente all’evento traumatico che di per sé ha evidenziato una condizione di sofferenza diffusa abbisognevole di trattamento. In ragione di ciò le cure odontoiatriche riconducibili all’evento sono nella misura del 20%, con postumi invalidanti permanenti dell’8%”         

Respinta l’invocata personalizzazione per mancanza di specifica allegazione sul punto.

Avv. Emanuela Foligno

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