Legge 210 e forza probatoria dei verbali della Commissione medico ospedaliera (Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n. 32077/2022).

Legge 210 e forza probatoria del verbale della Commissione ospedaliera: rimessa la questione alle Sezioni Unite.

Rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione l’utilizzazione nel giudizio civile del verbale della Commissione medica per accertare il nesso causale tra la trasfusione e la patologia contratta.

E’ oggetto di contrasto giurisprudenziale la questione se, all’accertamento medico della Commissione in merito alla riconducibilità del contagio ad una trasfusione, svolto nell’ambito del giudizio amministrativo, possa essere attribuito il valore di atto pubblico, di prova legale e di confessione oppure se, al contrario, il verbale formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa Commissione compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del Giudice.

Un primo orientamento,  reputa che nel giudizio civile l’accertamento della riconducibilità del contagio a una emotrasfusione effettuato dalla Commissione e in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo, non può essere messo in discussione dal Ministero della Salute in merito alla riconducibilità del contagio, in quanto essendo detta Commissione organo dello Stato, l’accertamento è imputabile allo stesso Ministero.

L’impostazione di tale orientamento si basa sulla considerazione che la Commissione medica costituisce una branca del Ministero, in essa radicata e inserita e tale da rappresentarlo appieno. La valutazione positiva del nesso causale diventa quindi, più che un accertamento, una confessione, che avvince il Ministero non solo per l’emissione del provvedimento di indennizzo, ma altresì in un giudizio civile ove è convenuto dal danneggiato nell’azione risarcitoria imperniata proprio sul nesso causale tra emotrasfusione e patologia fonte di danni.

Tale indirizzo contrasta, però, con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, espresso anche dalle Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577, per cui la decisione della Commissione medica ospedaliera sul riconoscimento dell’indennizzo ha un “valore meramente relativo”, non costituisce prova del nesso causale e non ha valore confessorio.

Tale indirizzo prevede che tali verbali, al pari di qualunque altro verbale redatto da pubblico ufficiale fuori dal giudizio civile ed in questo prodotto, fanno prova ex art. 2700 c.c. “dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento dal giudice, il quale può valutare l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento”.

Pertanto, non sussistendo uniformità di orientamento interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in merito al valore di prova o di mero indizio da assegnarsi ai verbali della Commissione medico-ospedaliera, ai fini dell’ottenimento dei benefici di cui alla Legge 210 del 1992, la Terza sezione civile della Cassazione ha rimesso la questione al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Avv. Emanuela Foligno

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