Respinto il ricorso di un imputato che invocava la legittima difesa a fronte della condanna per lesioni inflittagli per aver sferrato un pugno a una persona da cui aveva ricevuto una manata

Il requisito dell’attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell’offesa. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 25213/2020 pronunciandosi sul ricorso di un imputato condannato in sede di merito per il reato di lesioni, nello specifico per aver colpito con un pugno una persona dalla quale aveva ricevuto una manata.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’uomo eccepiva che la Corte d’Appello avesse errato nell’escludere la legittima difesa poiché, come era emerso dalla testimonianza, la controparte, in un momento precedente e distinto rispetto a quello nel quale era stata sferrata la manata al ricorrente, aveva già tentato di colpirlo e quest’ultimo lo aveva percepito. Quindi sarebbe esistito il pericolo attuale dell’offesa ingiusta.

A giudizio dell’impugnante, il Collegio distrettuale avrebbe valutato solo in parte la prova testimoniale citata e avrebbe mancato di distinguere i diversi momenti dell’episodio, derivando da tali errori una motivazione viziata quanto alla ritenuta insussistenza del requisito dell’attualità.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta, respingendo il ricorso perché inammissibile.

Deve premettersi “in fatto” – chiariscono dal Palazzaccio – “che la Corte ha dato atto dell’aggressione subita dall’imputato per la manata ricevuta, alla quale ha reagito subito dopo con il pugno che ha provocato le lesioni di cui in imputazione, ma ha puntualizzato che la reazione si era realizzata quando l’offesa era già esaurita e, quindi, per il giudicabile non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale”.

Le allegazioni della difesa, peraltro, risultavano generiche in quanto neppure emergevano specifici elementi utili a dare corpo alla tesi dell’attualità del pericolo, atteso che la deduzione difensiva assumeva solo che la persona offesa “avrebbe compiuto un gesto che, secondo la visione del ricorrente, potrebbe avere avuto significato di aggressività ma che sarebbe collocato temporalmente sempre prima della manata effettivamente inferta”.

La Cassazione ha infine precisato che, anche a voler considerare che il ricorrente avesse reagito nel convincimento legittimo che la controparte avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo, secondo l’opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità, “gli stati d’animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il Giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza – come nella fattispecie in esame – di elementi dimostrativi dell’attualità dell’offesa”.

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