Confermata la condanna di un motociclista accusato di aver provocato la morte del piccolo, deceduto per le lesioni riportate nel sinistro

Era accusato di omicidio colposo, con violazione di norme sulla circolazione stradale, per aver cagionato il decesso di un bambino di 8 anni colpendolo mentre percorreva una strada provinciale, alla guida del suo motociclo, in orario serale, viaggiando a una velocità stimata compresa tra i 72,82 e gli 82 kmh. Il piccolo stava attraversando la strada con il padre ed era stato sbalzato alla distanza di circa 30 metri, morendo per le lesioni riportate nel sinistro.

Secondo la sentenza di primo grado, la responsabilità del motociclista doveva essere esclusa perché, in primo luogo, non risultava credibile che il padre della vittima tenesse il figlio per mano (atteso che in tale ipotesi l’impatto avrebbe interessato anche lui, e comunque egli verosimilmente alla vista del motociclo avrebbe tirato il figlio verso di sé), sì che era più verosimile che il bambino avesse attraversato da solo la carreggiata, forse in modo repentino e imprevedibile; in secondo luogo, era plausibile che la velocità del mezzo condotto dall’imputato non avesse avuto rilievo sul prodursi dell’incidente e dell’evento morte, che ben avrebbe potuto verificarsi anche nel caso in cui quest’ultimo avesse tenuto una velocità corretta e consona.

La Corte di appello, ribaltando il giudizio assolutorio del Tribunale, dopo aver proceduto all’esame delle fonti di prova orale indicate in sentenza, aveva escluso che l’attraversamento della strada ad opera del bambino fosse avvenuto autonomamente, confermando la versione del padre, secondo il quale egli e il figlio procedevano mano nella mano; aveva poi argomentato che in quel tratto di strada il limite di velocità era di 50 kmh (e non dì 90 kmh, come sostenuto dal consulente dell’imputato) e che la velocità tenuta dal motociclo era comunque tale che, ove il motociclista avesse osservato il limite vigente, ciò avrebbe potuto consentire ai due pedoni di spostarsi dalla traiettoria del motociclo.

Nel ricorrere per cassazione, l’imputato lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al limite di velocità vigente nel tratto di strada ove era avvenuto l’incidente: limite di velocità che la Corte di merito aveva determinato sulla base di elementi certamente inidonei, non potendosi dire tali né la delibera comunale che qualificava la zona come “centro urbano”, né il cartello con il limite dei 50 kmh presente nell’opposto senso di marcia (e non visibile dal motociclista), né infine il cartello presente “a monte” a margine della corsia percorsa dal centauro, il cui limite perdeva però efficacia per la presenza di intersezioni stradali. Il ricorrente richiamava anche le dichiarazioni del tecnico comunale, secondo il quale il tratto di strada in questione, collocandosi al di fuori del perimetro urbano, doveva considerarsi strada extraurbana.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 46406/2021, ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate.

A prescindere, infatti, dalla considerazione che su ambo le direttrici di marcia vi erano segnalazioni del limite di velocità di 50 kmh, era apodittico affermare che la segnalazione di tale limite sulla corsia di marcia del ciclomotore avrebbe esaurito la sua validità per la presenza di intersezioni (la cui natura peraltro era correlata, dalla sentenza impugnata, ad accessi a immobili privati); ciò che tuttavia appariva certo era che il motociclo teneva una velocità compresa fra i 72 e gli 82 kmh in una strada che, peraltro, il bambino aveva già quasi completamente attraversato (con conseguente, più prolungata visibilità per l’imputato) e che veniva descritta dalla Corte di merito come “certamente interessata dall’usuale attraversamento di persone in tempo d’estate”; non a caso, più che soffermarsi sul limite di velocità vigente in quel tratto ai sensi dell’art. 142 Cod. Strada, la sentenza impugnata si soffermava correttamente sui principi generali di cui all’art. 141 dello stesso codice, che impongono all’utente della strada una serie di cautele – anche al di là del formale rispetto dei limiti di velocità – avendo riguardo alle circostanze del caso concreto.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Dosso e buca non segnalati, Provincia responsabile del sinistro?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui