La Cassazione con una specifica sentenza ricorda come l’avvocato sia pagato dallo Stato in caso di maltrattamenti sulle donne.

La Corte di Cassazione nella sentenza 52822/2018 ha ricordato che in caso di maltrattamenti sulle donne la disciplina di cui al D.L. n. 93/2013 prevede il gratuito patrocinio.

La disciplina del gratuito patrocinio senza limiti di reddito in caso di maltrattamenti sulle donne e maltrattamenti in famiglia si applica ai procedimenti in corso all’entrata in vigore del decreto legge n. 93/2013. E questo, seppur con efficacia ex nunc in relazione agli anni d’imposta successivi a quello in cui è divenuta operativa la disposizione.

La norma è stata introdotta a tutela dei più deboli per assicurare la difesa tecnica a spese dello Stato e incentivare le denunce dei reati che si consumano in ambito familiare.

Pertanto, non può essere limitata alle nuove ammissioni al beneficio.

La vicenda

Nel caso di specie, ha fatto ricorso in Cassazione una donna. Nei suoi confronti era stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ciò in qualità di persona offesa nel procedimento penale a carico del marito per reati di maltrattamenti ai danni suoi e della figlia minore.

Tale revoca è stata ritenuta corretta nel provvedimento impugnato. Questo poiché era emerso prima della definizione del giudizio che erano intervenute modifiche alla condizione reddituale della persona ammessa.

Inoltre, si ritiene che nessun rilievo poteva rivestire la modifica dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 115/2002 che ha inserito nel novero dei reati per cui risultava irrilevante un limite reddituale del nucleo familiare anche il reato di maltrattamenti.

E questo, atteso che la modifica era intervenuta con atto normativo successivo al perfezionamento della procedura di ammissione.

Questa motivazione è ritenuta dalla Cassazione manifestamente illogica e contrastante con il dato normativo”.

Ricordano i giudici che, se è vero che alla data di ammissione non era stata introdotta la disposizione che consente alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammessa al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito, è anche vero che nessun superamento dei limiti reddituali risulta accertato nel periodo di riferimento.

Non solo.

Non risulta da parte delle Entrate alcun rilievo in relazione all’anno in cui è stata disposta l’ammissione (2013) e a quelli successivi fino all’anno 2016.

L’errore logico in cui sono incorsi i giudici di merito è quello di avere utilizzato la segnalazione dell’ufficio finanziario in ordine al superamento della soglia reddituale in relazione all’anno 2016 per revocare l’ammissione con efficacia ex tunc. Il tutto senza considerare che, medio tempore, era subentrata la suddetta disposizione normativa che svincolava il beneficio dai limiti reddituali della ricorrente.

Infatti, secondo Cassazione, la suddetta previsione risulta applicabile alle nuove richieste di ammissione al gratuito patrocinio per maltrattamenti sulle donne.

Tuttavia, essa produce i suoi effetti anche in relazione alle richieste dii gratuito patrocinio accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali che non siano esauriti.

Infatti, l’ammissione al patrocinio risulta valida per ogni grado e per ogni fase del processo ai sensi dell’art. 75 dello stesso testo.

Ne consegue pertanto che la norma che esonera determinati soggetti dalla certificazione di determinati limiti reddituali non può che applicarsi a tutti i procedimenti in corso nel cui ambito sia già intervenuto un provvedimento di ammissione.

La persona offesa, pertanto, doveva ritenersi esonerata fin dall’anno successivo a quello di ammissione dall’obbligo della comunicazione all’autorità giudiziaria procedente degli eventuali superamenti di soglie reddituali.

Ciò in quanto la norma medio tempere intervenuta, sganciava l’ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente anche il suo mantenimento, a determinate soglie reddituali.

Alla luce di quanto esposto, la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato della ricorrente, nella sua qualità di persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia.

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