La necessità del rapporto eziologico tra la violenza e le manifestazioni sportive costituisce indice ragionevole della pericolosità del soggetto e della sua attitudine a porre in essere comportamenti violenti che trovano nelle manifestazioni sportive la loro genesi

Con la sentenza n.13619/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un tifoso di calcio per l’annullamento dell’ordinanza del Gip che convalidava il provvedimento del Questore nella parte in cui – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 40, in tema di ‘Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive’ – gli imponeva di presentarsi, per i successivi cinque anni, presso la stazione dei carabinieri del Comune di residenza all’inizio del primo tempo e all’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del cuore, in casa o fuori casa, amichevoli comprese.

In occasione di un incontro disputato in trasferta, presso lo stadio comunale della squadra in questione era stato installato un maxischermo per consentire la visione della partita in streaming. In tal occasione un gruppo di tifosi aveva forzato i controlli entrando senza pagare il biglietto e travolgendo una signora che aveva riportato lesioni. Tra loro c’era anche l’imputato, il quale nell’impugnare la decisione di merito, eccepiva che i fatti non fossero stati posti in essere in occasione di una manifestazione qualificabile come “sportiva” e pertanto non fossero assoggettabili alla normativa applicata dal Questore.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle doglianze del ricorrente in quanto manifestamente infondate.

La Suprema Corte ha infatti evidenziato come l’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) abbia introdotto una norma di interpretazione autentica, secondo la quale per manifestazioni sportive si intendono “le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”. In base alla più recente giurisprudenza, poi, la normativa si riferisce anche al caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa. Dunque, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, devono ricomprendersi tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive”, non solo quelle tenute direttamente in occasione delle competizioni sportive, ma anche quelle a queste collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità.

La necessità del rapporto eziologico (non solo occasionale) tra la violenza e le manifestazioni sportive costituisce, secondo una massima di esperienza codificata dal legislatore, indice ragionevole della pericolosità del soggetto e della sua attitudine a porre in essere comportamenti violenti che trovano nelle manifestazioni sportive la loro genesi. Di qui il divieto di accedere a quelle manifestazioni che, proprio per il loro carattere sportivo, potrebbero agire da miccia di innesco della violenza del prevenuto.

La violenza espressa “a causa” (e non in occasione) delle manifestazioni sportive lascia ragionevolmente prevedere che possa esprimersi anche “in occasione” delle medesime manifestazioni sportive.

Nel caso in esame – a detta dei Giudici del Palazzaccio – ricorreva senza alcun dubbio una “manifestazione sportiva” in occasione (e a causa) della quale erano stati posti in essere, dal ricorrente, gli atti di violenza sopra indicati, deponendo per tale qualificazione il luogo ove si erano svolti i fatti, lo stadio, il cui ingresso era regolato con le ordinarie modalità di accesso per assistere alle partite di calcio, ivi compresa la necessità del biglietto di ingresso, a nulla rilevando che la partita, evento indubitabilmente sportivo con i requisiti di cui all’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, trasmessa in diretta, fosse giocata altrove e i giocatori non fossero fisicamente presenti sul campo di calcio.

La redazione giuridica

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