Nella determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare

Con la sentenza n. 4138/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo contro la decisione della Corte di appello di aumentare, rispetto a quanto previsto dal giudice di prime cure, il contributo dovuto per il mantenimento della moglie.

Il Tribunale, infatti, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, rigettando le rispettive istanze di addebito, aveva disposto l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, convivente con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, nonché l’obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di Euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al pagamento del 100% delle spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative, concordate direttamente con la figlia e documentate. Inoltre aveva stabilito la riduzione del contributo al mantenimento della moglie, posto a carico del marito, a 900,00 euro mensili, annualmente rivalutabili.

La donna aveva proposto appello chiedendo che il contributo del marito per il proprio mantenimento venisse quantificato in 2500,00 euro mensili, annualmente rivalutabili, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche non mutuabili o, in subordine, che venisse confermato quanto disposto con l’ordinanza presidenziale, ponendo a carico del marito un contributo di mantenimento pari a Euro 1500,00 mensili, oltre al suddetto rimbors.

In alternativa, chiedeva il versamento in suo favore di un contributo una tantum di una somma pari a 500.000,00 euro.

La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva pronunciato l’aumento della somma mensile a 1300,00 euro, annualmente rivalutabili, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

L’ex marito, nel ricorrere per cassazione eccepiva che il Collegio distrettuale, nel rideterminare contributo al mantenimento mensile di 1300,00 euro, non avesse considerato il valore economico della casa coniugale che, dallo stesso mese di ottobre 2017, era rimasta nella esclusiva disponibilità della donna, pur trattandosi di immobile in comproprietà dei coniugi al 50%.

In particolare, detta del ricorrente, non si era tenuto conto della perdurante occupazione della casa da parte della ex moglie pur dopo la cessazione della convivenza con la figlia sposata, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad una diversa valutazione della questione, essendo venuto meno il motivo che giustificava l’assegnazione della casa.

Pertanto, il ricorrente lamentava che il giudice di secondo grado avesse disposto un aumento mensile della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento della moglie pari a 400 euro, senza tener conto e valutare l’incidenza su tale decisione della perdurante assegnazione dell’immobile, di cui era comproprietario, che lo privava della possibilità di conseguire un reddito da locazione.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibili le argomentazioni proposte.

Il ricorrente – hanno precisato gli Ermellini – non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello aveva rideterminato l’importo della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie attraverso un riesame complessivo delle situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. Riesame che aveva riguardato anche la questione dell’assegnazione della casa coniugale alla luce della cessata convivenza della controricorrente con la figlia poi sposatasi.

Dal Palazzaccio hanno poi ribadito il consolidato orientamento secondo cui, in tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

La redazione giuridica

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