Respinto il ricorso di una donna che si era vista respingere l’istanza di una CTU medico legale per accertare il corretto operato dei sanitari in relazione al decesso delle madre

La Cassazione, con la sentenza n. 5463/2020 si è pronunciata sull’impugnazione da parte di una donna – in proprio e quale figlia ed erede di una paziente morta in ospedale – dell’ordinanza resa dal Tribunale con cui era stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in suo danno, il suo ricorso ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ. per l’espletamento di una CTU medico legale al fine di accertare la correttezza della diagnosi e delle cure erogate alla madre nel periodo di ricovero esitato nel decesso, nonché l’eventuale sussistenza di alternative e, in ogni caso, di profili di responsabilità in capo alla struttura ed al sanitario che la ebbe in cura.

La Suprema Corte, al di là delle argomentazioni proposte dall’impugnante, ha ritenuto di respingere il ricorso per evidente inammissibilità.

Infatti, spiegano i Giudici Ermellini, come a più riprese stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, settimo comma, Cost., il provvedimento di rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova (anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza, estraneo all’art. 696-bis cod. proc. civ.), né tanto meno la possibilità della conciliazione, essendo, inoltre, ridiscutibile – anche quanto alle spese – nell’eventuale giudizio di merito”.

Il Collegio ha poi evidenziato come, ancor più di recente, si sia ribadito che, in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies cod. proc. civ., il provvedimento con cui il giudice malamente liquidi le spese non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà.

Infine, il suddetto provvedimento , peraltro, è sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l’opposizione il valore della querela nullitatis.

La redazione giuridica

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