Esclusa la causa violenta in relazione al decesso di un uomo morto per infarto miocardico acuto; respinta la domanda dell’erede

Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e nella misura in cui si denunci una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso diagnostico non deducibile in sede di legittimità. Inoltre, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità. Sono i principi ribaditi dalla Cassazione nell’ordinanza n. 17350/2021. I Giudici Ermellini hanno respinto il ricorso dell’erede di un uomo – morto per infarto miocardico acuto, con conseguente arresto cardiocircolatorio – che si era vista respingere la domanda proposta nei confronti dell’INAIL per la liquidazione della rendita ai superstiti in relazione all’infortunio subito dal de cuius.

La Corte territoriale territoriale, sulla scorta della rinnovata consulenza tecnica d’ufficio (in qualità di medico specialista in medicina legale), aveva rilevato che la morte del lavoratore era collegata ad un rischio generico, dovendosi escludere — alla luce dell’esame della documentazione sanitaria, della perizia di primo grado, degli atti prodotti e delle produzioni delle parti – la causa violenta.

L’erede, nel rivolgersi alla Suprema Corte, deduceva mancato esame e mancata comparazione tra i fatti, la relazione del consulente tecnico d’ufficio incaricato in primo grado e la perizia del secondo grado avendo, il Collegio distrettuale, recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio mentre la natura violenta dell’evento era rinvenibile nella dinamica dei fatti che avevano portato alla morte sul lavoro del congiunto, in relazione alla pregressa condizione di stress dovuta alla perdita del posto di lavoro. Era dunque rinvenibile – ad avviso della ricorrente – una contraddizione interna nella perizia del consulente tecnico d’ufficio che aveva premesso la difficoltà del caso (vista l’assenza di un’autopsia e la mancanza di certezze sulla sopravvenienza di un infarto del miocardio) ed aveva concluso “in scienza e coscienza” sostenendo che il decesso “pare” “si possa identificare in un infarto miocardico acuto conseguente arresto cardiocircolatorio intervenuto in soggetto fumatore ed affetto da blocco di branca destra all’ECG”.

La donna, inoltre, eccepiva che il consulente tecnico d’ufficio avesse omesso di rispondere alla domanda posta dal consulente di parte se si potesse affermare che il defunto poteva salvarsi nel caso in cui fosse stato soccorso in mattinata al verificarsi del primo evento doloroso.

La Cassazione ha tuttavia evidenziato l’inammissibilità delle doglianze, che si proponevano di veicolare – ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale – una richiesta di riesame del giudizio di fatto in base al quale la Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza in specie dell’eziologia professionale della malattia denunciata.

La redazione giuridica

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