In caso di menomazioni pregresse, la valutazione non può essere fatta con riferimento al criterio astratto delle lesioni concorrenti o coesistenti, ma deve complessivamente tenere conto e giudicare dell’impatto che la lesione ha avuto sulla vita della vittima

Il risarcimento del danno a seguito di un sinistro, nei casi in cui la vittima sia già portatrice di menomazioni pregresse, richiede una valutazione complessa. La sentenza della sezione III della Suprema Corte che abbiamo selezionato (n. 28986/2019) offre interessanti spunti interpretativi.

Tizio rimasto vittima di un incidente stradale ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Lecco la compagnia assicurativa di Caio, responsabile del sinistro. In conseguenza dell’urto tra i due veicoli Tizio aveva infatti riportato un trauma contusivo all’anca destra, che tuttavia precedentemente, in occasione di un altro incidente stradale era stata già interessata da una frattura. L’ulteriore contusione aveva costretto Tizio a sottoporsi a un intervento di protesi dell’anca, avendo aggravato le condizioni dell’anca già compromessa. La difesa di Tizio aveva sostenuto che il primo trauma avesse procurato a Tizio una invalidità complessiva del 60% e il secondo l’avesse aumentata fino a raggiungere il 70%.

La domanda di parte attrice veniva accolta sia in primo grado sia in appello con la motivazione che “la liquidazione del danno alla salute deve avvenire tenendo conto dell’effettiva menomazione sulla vita quotidiana della vittima e che di conseguenza se la vittima sia già portatrice di postumi invalidanti pregressi, la sottrazione ( ai fini del calcolo del danno) deve essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i valori monetari previsti in corrispondenza degli stessi

La compagnia assicurativa ha, dunque, presentato ricorso per Cassazione sulla base della seguente motivazione: i postumi da cui può rimanere colpito chi già presenti una qualche forma di invalidità possono essere di due tipi: concorrenti oppure coesistenti. Le lesioni concorrenti aggravano la situazione di invalidità preesistente, mentre quelle coesistenti no. La corte d’appello di Milano, pur avendo qualificato come coesistenti le lesioni inflitte al ricorrente aveva ugualmente condannato Caio e la compagnia assicurativa al pagamento di un risarcimento del danno maggiorato rispetto a quello che sarebbe stato liquidato ad una persona sana. Violando così, a giudizio di parte ricorrente, il principio contenuto nell’articolo 1222 cc.

La Suprema Corte ha definito la controversia facendo riferimento al nesso di causalità materiale e giuridica, attinto dal diritto penale.

In buona sostanza, in presenza di una situazione fisica già compromessa da menomazioni pregresse la valutazione non può essere fatta con riferimento al criterio astratto delle lesioni concorrenti o coesistenti, ma deve complessivamente tenere conto e giudicare dell’impatto che la lesione ha avuto sulla vita della vittima. Tali considerazioni non possono prescindere dal nesso di causalità fra l’evento dannoso e l’aggravarsi dei postumi preesistenti. Laddove l’ulteriore trauma inflitto alla vittima del sinistro comporti un aggravamento tale da condizionarne in modo significativo la vita, procurando un aumento sensibile dell’invalidità già presente, il calcolo della menomazione deve tenere conto, come giustamente rilevato dalla Corte d’appello, di tutti gli aspetti e non di categorie scolastiche e astratte.

La Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso confermando la sentenza della Corte di appello di Milano.

                                                               Avv. Claudia Poscia

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