Mutui: acqua e olio versati in un medesimo recipiente non danno mai vita a un unico liquido!

In materia di mutui, particolarmente interessante, nonché originale, appare l’ordinanza, che nella sostanza è una sentenza, del Tribunale di Taranto del 30 maggio 2018, relatore il Dr. Alberto Munno, emessa in un’azione di ripetizione d’indebito e con la quale non ha ritenuto di disporre la consulenza tecnico contabile richiesta da parte attrice.

In primis il giudice, con il  solito ferreo tecnicismo che lo caratterizza, ha osservato che è “rilevante la distanza tra l’ISC dal tasso limite antiusura dovendosi così escludere per tabulas ogni ipotesi di usura.

Affronta poi il problema del c.d. ammortamento alla francese sostenendo che “nessuna norma di legge o di atto avente forza di legge in base alle disposizioni della Costituzione della Repubblica commina la nullità per clausole contrattuali che prevedano questa modalità di adempimento  della obbligazione restitutoria della sorte capitale e di pagamento degli interessi corrispettivi prodotti dalla somma erogata in finanziamento”. In tal senso si è già espresso il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale con ordinanza emessa il 15 novembre 2011.

Secondo il Tribunale  “la tecnica di ammortamento del mutuo a rate costanti (c.d. alla francese) risponde innanzitutto alla realtà giuridica del negozio di mutuo e della produzione degli interessi corrispettivi, ma anche ad un rilevante interesse del mutuatario, che diversamente dovrebbe corrispondere all’inizio dell’attuazione del piano di rimborso rate di notevole importo (c.d. mutuo all’americana).

Per ciò che attiene l’interesse di mora, esso “apparentemente supera il limite di rilevanza usuraria sì, ma l’interesse moratorio ha natura di clausola penale, e non è assoggettato alla disciplina dell’usura“, tant’è che ai sensi dell’art. 1384 c.c., il debitore può chiedere la riduzione di tale tasso “manifestamente eccessivo” e il giudice può provvedere in tal senso se riconosce la validità delle ragioni addotte, naturalmente nel contraddittorio col creditore.

Arbitrario, poi, è dedurre il cumulo aritmetico tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio per inferirne il superamento del tasso soglia antiusura.

Secondo il Tribunale, dal fenomeno del cumulo degli interessi moratori e corrispettivi, non previsto da alcuna norma contrattuale deve essere tenuto distinto il diverso fenomeno della produzione di interessi moratori sulle rate scadute comprensive di quota capitale ed interesse, espressamente previsto dall’art. 3, commi 1 e 2 della Delibera Cicr del 9 febbraio 2000: in questo caso non v’è il cumulo in quanto la quota interessi delle rate scadute esprime la fecondità del denaro per i giorni creditori in cui il contratto ha avuto esecuzione producendo interessi corrispettivi, mentre gli interessi moratori esprimono la conseguenza risarcitoria che per altri e distinti giorni creditori, in cui il contratto è entrato in fase di inadempimento temporale conosciuto come ritardo dall’art. 1228 c.c., è prodotta nei confronti di somme dovute in forza di altri e precedenti giorni creditori.

E sul punto il Tribunale  fa delle originali osservazioni, considerando il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio come due ”compartimenti stagni” più che un sistema di “vasi comunicanti”, “due facce della stessa medaglia”, acqua ed olio versati in un medesimo recipiente”.

Da ciò discende che una unità di sorte capitale produce, in relazione a distinti giorni creditori, sempre e solo una tipologia di interesse: corrispettivo nella fase di attuazione del contratto, moratorio nella fase di inadempimento del contratto.

L’interesse moratorio, anche se applicato all’interesse corrispettivo già scaduto, è comunque frutto di giorni creditori diversi e successivi rispetto ai giorni creditori da cui hanno tratto origine gli interessi corrispettivi scaduti ed insoluti sui quali, considerati come capitale, si applica l’interesse moratorio : anche per tale rilievo è inammissibile ed apodittico ipotizzare il cumulo.

Quindi, uno stesso giorno non può mai produrre in relazione alla sorte capitale, sia interessi corrispettivi e sia interessi moratori, perché tanto è escluso dalla legge dello Stato nell’art. 821, comma 3, c.c. che dispone : “i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”, così escludendo che un medesimo giorno possa produrre frutti diversi rispetto a quelli previsti dal diritto in forza del quale il giorno, come unità di tempo civile, viene considerato:

  1. se un giorno è considerato secondo il diritto all’adempimento contrattuale, produrrà come frutto l’interesse corrispettivo;
  2. se un giorno è considerato secondo il diritto al risarcimento del danno derivante dalla particolare ipotesi di inadempimento delle obbligazioni conosciuto dall’art. 1281 c.c. come ritardo, produrrà come frutto la sanzione dell’interesse moratorio ex art. 1224 c.c., quale speciale ipotesi di penale stabilita ex artt. 1224 c.c. e 1382 c.c. per la particolare categoria di obbligazioni costituita dalle obbligazioni pecuniarie.

Tanto è escluso sia dall’art. 1224 c.c. nella ultima parte del primo comma ove è stabilito che “se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”, che dal contratto che non prevede affatto la c.d. bifacisità degli stessi giorni creditori nella produzione  di ambo i tipi di interesse.

Interesse corrispettivo ed interesse moratorio sono quindi:

  1. due facce della stessa medaglia: quando si vede l’una non si può vedere l’altra;
  2. due compartimenti stagni e non vasi comunicanti: il liquido contenuto nell’uno non transita mai nell’altro;
  3. Acqua ed olio versati nello stesso recipiente: non danno mai vita ad unico liquido.

Tutta la materia relativa al rapporto tra interessi moratori ed interessi corrispettivi può cosi compendiarsi in un brocardo: ”uno stesso giorno può avere un solo interesse”

Infine, il Tribunale di Taranto, dopo aver operato una minuziosa esegesi degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c., critica con forza le interpretazioni che applicano tali norme a “fatti giuridici che determinano modifiche del sinallagma funzionale e che si verifichino a causa di mutamento dei tassi di interesse durante la fase esecutiva dei contratti e, quindi, in epoca successiva al momento di costituzione del vincolo negoziale“.

Da ultimo il Tribunale si sofferma sul significato di “espresso”, sostenendo che nell’interpretazione delle norme penali incriminatrici occorre limitarsi al significato del termine nella formulazione normativa senza poter ricorrere ad interpretazioni analogiche implicite.

Tanto si desume dall’impiego dell’aggettivo “espresso” utilizzato dalla rubrica dell’art. 1 del codice penale, in alternativa all’avverbio “espressamente” di identità semantica, quando vuole istituire il c.d. numerus clausus precludendo al giudice ogni interpretazione additiva, così come nella materia dei titoli esecutivi disposto dall’art. 474 c.c. in conformità con a regola interpretativa dettata dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, o come in teme di termini perentori stabiliti a pena di decadenza, ove l’art. 152 comma 2 del c.p.c. esige per la natura perentoria del termine l’attribuzione di tale qualità con espressa definizione normativa, onde solo la legge può creare ipotesi di decadenza con la comminatoria della natura perentoria del termine dalla cui violazione essa derivi.

Avv. Maria Teresa De Luca

 

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