Lo ha precisato la Cassazione che ha disposto la restituzione dello stereo a un automobilista accusato di disturbo alla quiete pubblica in quanto teneva il volume dell’impianto troppo alto

Un automobilista siciliano si è visto chiamare in giudizio per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, disciplinato dall’articolo n. 659 del codice penale. Il conducente, accusato di tenere il volume dello stereo dell’auto eccessivamente alto, si è salvato dalla condanna ricorrendo all’oblazione.
Tale istituto, contemplato solo per determinate tipologie di illecito, prevede l’estinzione del reato a fronte del pagamento di una somma in denaro, pari a un terzo del massimo stabilito dalla legge per le contravvenzioni che prevedono la sola pena pecuniaria, oppure alla metà della cifra massima stabilita dalla normativa in caso di contravvenzioni punite con la reclusione come alternativa all’ammenda.
L’uomo aveva subito il sequestro dello stereo ma ritenendosi incensurato in seguito all’ammissione all’oblazione, aveva fatto richiesta di restituzione dell’impianto confiscato senza tuttavia essere accontentato. Di qui il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, che ha accolto le sue argomentazioni  stabilendo. con la sentenza numero 10024/2017, il dissequestro del bene di proprietà del ricorrente.
Gli Ermellini hanno precisato che, a prescindere dalla richiesta, la restituzione era dovuta in quanto il sequestro aveva riguardato un bene di cui l’automobilista, all’epoca indagato, aveva sia la proprietà che la materiale disponibilità. L’estinzione del reato, successiva all’oblazione, determinava  l’assenza di una sentenza di condanna, con la conseguenza che non poteva essere disposta alcuna confisca. L’ipotesi in esame peraltro, non rientrava neppure tra quelle per le quali è prevista la confisca obbligatoria a prescindere dall’eventuale condanna.

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