Non spetta al cliente provare che senza la negligenza dell’avvocato il risultato sarebbe stato raggiunto, al contrario, incombe sul professionista l’onere di provare l’adempimento del dovere di informazione

La vicenda

La vicenda trae origine dalla domanda di pagamento dei compensi professionali proposta da un avvocato nei confronti del suo cliente, il quale a sua volta aveva proposto domanda riconvenzionale per responsabilità professionale, fondata sulla mancata informazione – da parte del predetto difensore – dell’avvenuta pubblicazione della sentenza, con conseguente impossibilità di presentare appello sul capo relativo alla compensazione delle spese.

In primo grado, il Giudice di Pace di Lecce accoglieva l’istanza attorea, mentre respingeva la domanda riconvenzionale.

La Corte d’appello di Lecce, ribaltava l’esito del processo, accogliendo la domanda riconvenzionale e liquidando al cliente il conseguente danno in misura pari all’importo del compenso dovuto per le prestazioni professionali, con compensazione dei reciproci debiti.

Il ricorso per cassazione

A detta del difensore, la sentenza impugnata era errata nella parte in cui i giudici dell’appello, avevano ritenuto, ai fini della delibazione della fondatezza della domanda riconvenzionale, che la compensazione delle spese nel giudizio in cui egli aveva svolto il suo mandato potesse essere riformata in appello, stante la natura discrezionale della decisione di compensarle.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 31187/2019) ha rigettato il ricorso perché infondato.

La discrezionalità del giudice di primo grado non escludeva che il giudice dell’appello, dato atto che la parte avversaria era risultata interamente vittoriosa nel processo, applicasse il principio di soccombenza.

Il danno da perdita di chance del cliente

Per i giudici della Suprema Corte il giudizio prognostico della corte d’appello fondato sul riconoscimento della patita perdita di chance di vittoria nelle spese a danno del cliente, era basato su solide considerazioni.

Si è già detto in giurisprudenza che “in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione è ravvisabile la fattispecie dell’omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio e che l’esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall’omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicché l’affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”.

La decisione

Nel caso di specie, il giudice dell’appello aveva evidenziato l’esito totalmente vittorioso del cliente. Il giudice di primo grado, aveva inoltre riconosciuto in pieno il pregiudizio patito da quest’ultimo per essere stato coinvolto in un giudizio che non lo riguardava e, pertanto, ben poteva ritenersi che se avesse proposto l’impugnazione avrebbe potuto ottenere la riforma della pronuncia sulle spese.

Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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