Due distinte sentenze della Cassazione hanno fornito chiarimenti in materia di particolare tenuità del fatto fissando dei parametri importanti

 Cosa si intende quando si parla di particolare tenuità del fatto? E come si configura?
Due importanti sentenze della terza sezione penale della Cassazione hanno fornito chiarimenti a riguardo. Si tratta della n. 47256/2015 e della n. 47039/2015.
Ebbene, con la entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2015 è stato inserito ex novo nel codice penale l’art. 131-bis.
Questo, al primo comma, riserva il proprio ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni. Ossia si tratta della pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena. Ora, i criteri che determinano la pena sono indicato dal comma quarto.
In questo comma si precisa, nello specifico, che non si tiene conto delle circostanze del reato, eccetto per quelle per cui la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato in questione e di quelle ad effetto speciale. Non solo.

Il comma quinto chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del fatto. Questo vale come circostanza attenuante.

In particolare, nella sentenza n. 47256/2015, i Giudici della Cassazione hanno affrontato la questione della individuazione dei c.d. indici-criteri e indici-requisiti alla luce dei quali interpretare l’ipotesi della non punibilità per il caso di particolare tenuità del fatto.
Ma quali sono questi indici-criteri?
Il primo di questi si articola, a sua volta, in due indici-requisiti. Questi sono: la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo.
Questi devono valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).
Un migliore approfondimento su questo argomento è quello dell’Avv. Sabrina Caporale
 
 
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