Non ha colpa il conducente dell’auto che ha investito il pedone mentre attraversava una strada extraurbana con spartitraffico

L’investimento era avvenuto non per il comportamento disattento del guidatore, ma per la condotta anomala, imprevedibile e sconsiderata del pedone stesso, che aveva attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale

La vicenda

Gli eredi di una donna morta in un incidente stradale, investita da un’auto mentre attraversava la strada, agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per la perdita della loro congiunta.

In primo grado, il Tribunale di Roma rigettava l’istanza ritenendo che il conducente del veicolo convenuto, avesse superato la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., in quanto, per la condotta anomala ed imprevedibile del pedone (che aveva attraversato una strada extraurbana in un tratto vietato dalla presenza al centro della carreggiata di uno spartitraffico), si era trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti.

La pronuncia veniva confermata anche in appello. Il comportamento anomalo del pedone aveva consentito ai giudici di merito di superare la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., che, per ripetuta giurisprudenza non deve essere necessariamente data in modo diretto.

La dinamica dell’incidente

L’investimento era avvenuto non per il comportamento disattento del guidatore, ma per il comportamento anomalo, imprevedibile e sconsiderato del pedone stesso, che aveva attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, senza usare la massima prudenza e senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva.

La delimitazione delle due carreggiate della strada a scorrimento veloce, realizzata attraverso uno spartitraffico con siepe anabbagliante, indicava inequivocabilmente l’invalicabilità di tale barriera da parte dei pedoni, mentre era stato accertato, in base alle assunte testimonianze che la vittima “dopo essere scesa da un pulmino con altre connazionali ad una stazione di servizio (…), intendendo raggiungere il distributore posto sull’opposto senso di marcia, dove l’attendeva il proprio datore di lavoro, giunta allo spartitraffico si fermava girandosi indietro ed in quel momento veniva investita”; né la velocità tenuta dal guidatore (km/h 77, invece dei 70 consentiti) poteva ritenersi causa dell’evento, in quanto il CTU aveva precisato che anche “se quest’ultimo avesse viaggiato alla velocità consentita, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato e che solo, se avesse viaggiato alla velocità di 50 Km/h avrebbe verosimilmente evitato l’evento”.

Il giudizio di legittimità

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 25027/2019) ha condiviso l’iter argomentativo sostenuto dai giudici di merito, aggiungendo che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

In particolare è stato osservato che “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

La decisione

Pertanto, ad esempio, il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa della vittima sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza” (Cass. 14064/2010).

La Corte territoriale, aveva fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, attribuendo alla esclusiva condotta imprudente della vittima la responsabilità del tragico investimento, nel quale perdeva la vita.

Avv. Sabrina Caporale

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