Se entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento il debitore non provvede a consegnare il mezzo presso l’Istituto Vendite Giudiziarie, la sua condotta integra la “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” ed è quindi penalmente perseguibile

Il pignoramento di un’automobile comporta, ai sensi dell’articolo  521 bis del codice di procedura civile, l’obbligo per il debitore di consegnare il mezzo all’Istituto Vendite Giudiziarie, entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento da parte dell’Ufficiale Giudiziario. Decorso tale termine, qualora la vettura non venga consegnata, deve ritenersi integrato il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, disciplinato  dall’art. 388 del codice penale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19412/2016, precisando che, in tale evenienza, se gli organi di polizia accertano la circolazione del veicolo pignorato, sono legittimati a procedere al ritiro della carta di circolazione, oltre che dei documenti e dei titoli di proprietà dei beni, per poi procedere alla consegna del bene pignorato all’Istituto Vendite Giudiziarie.
Nel caso esaminato dal Palazzaccio, in particolare, il creditore aveva denunciato il debitore ai sensi dell’articolo 388 c.p.. Il Tribunale aveva quindi condannato il destinatario del provvedimento, il quale ritenendo la decisione ingiusta aveva presentato ricorso per cassazione. I Giudici Ermellini, tuttavia, avevano respinto le sue doglianze ritenendole infondate.
Secondo la Cassazione, infatti, la decisione del Tribunale doveva ritenersi del tutto corretta e adeguatamente motivata dal momento che,  a seguito del pignoramento, il debitore viene nominato ‘custode’ del bene pignorato, fino al momento della consegna del bene all’Istituto Vendite Giudiziarie, che, da quel momento, ne diventa, a sua volta, custode. Se pertanto la Polizia accerta che il debitore continua a circolare con la macchina, gli agenti provvedono a consegnare l’auto all’Istituto al posto del debitore, in modo tale che possa procedersi alla vendita all’asta del bene.

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