Respinto il ricorso dell’erede di un ragioniere che chiedeva il pagamento delle prestazioni professionali rese da quest’ultimo nei confronti di due imprenditori

Con l’ordinanza n. 10322/2020, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dall’erede di un ragioniere che aveva chiesto ai due titolari di un impresa edile, attraverso una ingiunzione di pagamento, la somma dovuta a titolo di compenso per l’attività svolta dal dante causa. I destinatari del decreto si erano opposti al provvedimento, sostenendo che le prestazioni professionali in questione fossero già state regolarmente retribuite attraverso l’erogazione di assegni bancari.

In sede di merito, sia il tribunale che la corte d’appello avevano accolto l’opposizione, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che, ai fini della prova del credito, non fosse sufficiente la produzione della parcella vistata dal competente ordine professionale, in quanto questa rilevava solamente ai fini di un giudizio di congruità della prestazione.

Il Collegio territoriale, poi, aveva  sottolineato che gli opponenti avessero dato prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni professionali, e quindi dell’estinzione del credito, attraverso la produzione in giudizio di nove assegni bancari. Tali assegni, a detta del creditore, si riferivano a compensi relativi a prestazioni svolte in un periodo antecedente a quelle oggetto del procedimento, ma i giudici avevano ritenuto che tale circostanza non fosse stata adeguatamente provata sostenendo che l’onere della prova rispetto ad altri debiti scaduti in capo ai convenuti, ai fini dell’imputazione di pagamento, spettasse al creditore.

La decisione è stata confermata anche in sede di legittimità.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che, ai sensi dell’art. 2697 c.c. , “qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’art. 1193 c.c.”.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano accertato la mancata dimostrazione da parte dell’attore che gli assegni bancari prodotti dagli imprenditori edili si riferissero ad altri compensi, relativi a prestazioni svolte in precedenza dal professionista. Secondo gli Ermellini non aveva, peraltro, nessuna rilevanza, il fatto che gli assegni fossero post datati: anche l’assegno post datato – evidenziano dal Palazzaccio – essendo mezzo di pagamento equivalente al denaro, costituisce valido titolo di credito e gli atti estintivi di crediti effettuati in questo modo non costituiscono mezzi anormali di pagamento.

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