La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, si è occupata dei cosiddetti reati culturalmente orientati fornendo chiarimenti importanti

In una recente pronuncia – la n. 29613/2018 – la Suprema Corte fa il punto in tema di reati culturalmente orientati.

La questione delle migrazioni di massa e la globalizzazione hanno portato alla ribalta il tema dei reati culturalmente orientati, ovvero quei fatti che costituiscono reato nell’ordinamento italiano ma che al contempo sono espressione di principi, valori e consuetudini riconosciuti dal gruppo etnico cui appartiene il reo.

Ma come si possono riconoscere e valutare correttamente questo tipo di reati?

Nel caso di specie, la Cassazione si è occupata della vicenda di due genitori di origine albanese.

La coppia è stata tratta in giudizio per rispondere dei seguenti reati: il padre, degli artt. 81, 609 bis e 609 ter ult. co., c.p..

Ciò in quanto, abusando della sua autorità, del divario di età e della condizione di immaturità del figlio minore lo costringeva con violenza a compiere e subire atti sessuali (palpeggiamenti nelle parti intime e rapporti orali).

Quanto alla madre, ha dovuto rispondere dei reati citati agli artt. 40, 81, 609 bis e 609 ter ult. co., c.p. poiché nonostante l’obbligo giuridico di evitare i gravi abusi perpetrati ai danni del figlio, non interveniva pur essendone a conoscenza.

I due sono stati assolti in entrambi i gradi di giudizio.

Il giudice di prime cure ha escluso il configurarsi del reato. Nel farlo, ha ritenuto insussistente il dolo dell’agente sulla base di una riconosciuta scriminante culturale.

In sostanza, pur non avendo dubbi sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato, il Tribunale è giunto all’assoluzione degli imputati. A sostegno di questa tesi, affermava che mancasse un elemento aggiuntivo rispetto alla materialità del fatto. Una assenza che non poteva portare a pensare che la condotta degli agenti, nati e cresciuti in un diverso contesto culturale, fosse accompagnata dalla coscienza del carattere oggettivamente sessuale secondo la nostra cultura.

Al contrario, la Corte territoriale ha escluso il reato. I giudici hanno ritenuto che i fatti anche sul piano materiale si traducessero in meri gesti di affetto e di orgoglio paterno nei confronti del figlio maschio. Quindi privi di connotazioni sessuali e rispondenti a tradizioni di zone rurali interne dell’Albania.

Il giudice di seconde cure ha ritenuto, quindi, che il reato fosse da escludere.

Contro la sentenza ha fatto ricorso in Cassazione il procuratore generale della Repubblica chiedendone l’annullamento.

Nei motivi di impugnazione formulati, la parte ricorrente lamentava contraddittorietà della sentenza e vizio di motivazione, nonché plurime violazioni di legge (in riferimento agli artt. 5, 609 bis, 609 ter e 612 c.p.).

In primo luogo, per la Cassazione, non potrà mai prescindersi dal bilanciamento tra il diritto inviolabile del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni ed i valori offesi dalla sua condotta.

Due: è necessaria la valutazione della natura della norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato (se di matrice religiosa o giuridica). Inoltre, occorre valutare il carattere vincolante della regola.

Infine, assumerà rilievo il grado di inserimento dell’immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo.

Ebbene, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso del procuratore generale.

Ciò in quanto la presunta tradizione culturale affermata dalla difesa emergeva dalle mere dichiarazioni difensive degli imputati e dei loro congiunti e da una documentazione non ufficiale.

Ancora, la sedicente norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato sarebbe stata in contrasto anche con le prescrizioni del codice penale albanese. Infine, gli imputati erano ben integrati nel tessuto sociale.

Annullando la sentenza impugnata con rinvio, la Cassazione ha offerto lo spunto per un’unica considerazione in tema di reati culturalmente orientati.

Da un lato è fondamentale che l’interpretazione delle norme penali risenta del momento storico e culturale di riferimento.

Dall’altro non potrà mai pretendersi che il sistema penale abdichi, in ragione del rispetto di altre tradizioni culturali, religiose o sociali alla punizione di reati puniti dal nostro ordinamento.

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